Cassazione Civile, Ordinanza n. 02753/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di lavori stradali affidati a una società appaltatrice per la realizzazione di un viadotto, poi interessato da uno slittamento/cedimento. La società committente ha convenuto l'appaltatrice chiedendo l'accertamento di gravi difetti e della rovina dell'opera e la condanna al risarcimento dei costi di ripristino ex art. 1669 c.c. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo il dissesto riconducibile a un fattore esogeno, ossia al sisma del 2012, e ha compensato le spese per asserite ragioni di incertezza interpretativa. In appello principale la committente ha contestato il rigetto e l'erronea applicazione dell'art. 1669 c.c.; in appello incidentale l'appaltatrice ha contestato la compensazione delle spese del primo grado. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili le censure della committente per difetto di specificità, ha rigettato nel resto l'impugnazione e ha confermato la compensazione delle spese di primo grado, correggendone la motivazione: non già incertezza in diritto, ma complessità in fatto e assoluta incertezza sulla causa del dissesto. L'appaltatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla compensazione, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per illegittima compensazione delle spese in difetto di "gravi ed eccezionali ragioni", violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU, e violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese del grado di appello nonostante l'asserita prevalenza della soccombenza della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello esistesse ed fosse idonea, e che la compensazione delle spese di primo grado fosse sorretta da una motivazione non illogica né erronea, basata sulla complessità in fatto e sull'assoluta incertezza circa la causa del dissesto del viadotto, situazione riconducibile alle "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte costituzionale. Ha inoltre affermato che la valutazione della soccombenza reciproca e della ripartizione/compensazione delle spese d'appello è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma posta a fondamento della domanda di responsabilità per gravi difetti e rovina dell'opera; nel giudizio di merito il dissesto è stato escluso come imputabile all'impresa per essere ricondotto a fattore esogeno.
principio della soccombenza; la Corte ne conferma la regola generale, ma riconosce che può essere derogata nei casi consentiti dall'art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa, nel regime applicabile ratione temporis, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la Corte valorizza la complessità in fatto e l'assoluta incertezza della lite come ragioni idonee.
art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza d'appello esiste ed è comprensibile.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ritiene la motivazione sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi sulle spese e sulla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato per asserita violazione delle risultanze istruttorie; la Corte non accoglie la censura.
richiamato per asserita erronea valutazione della prova e della CTU; la Corte non accoglie la censura.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese; non viene ravvisata violazione.
disposizione centrale sulla compensazione delle spese; la Corte ne ribadisce la natura di clausola generale/elastica, da integrare con una motivazione non illogica o erronea.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, nel regime applicabile, richiede una motivazione esplicita e non meramente assertiva; tuttavia la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione non sono limitate a ipotesi rigidamente tipizzate: possono ricorrere anche in presenza di una assoluta incertezza in fatto della controversia, purché di gravità ed eccezionalità pari a quelle delle ipotesi legali.
- La complessità delle indagini peritali e la difficoltà nell'accertamento causale di un dissesto possono integrare, se adeguatamente apprezzate dal giudice di merito, una ragione sufficiente per compensare le spese.
- La valutazione della soccombenza reciproca e della misura della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'illogicità o della violazione di legge.
- Le censure che si risolvono nella contestazione del merito della valutazione delle prove, quando il giudice abbia già svolto un apprezzamento probatorio coerente, non sono idonee a fondare la cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_civile · 4 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →