Cassazione Civile, Ordinanza n. 37295/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore aeroportuale)
La controversia
Le società utilizzatrici di spazi aeroportuali avevano agito contro il gestore aeroportuale sostenendo che quest'ultimo, abusando della propria posizione dominante, avesse applicato per la subconcessione di uffici negli aeroporti di Malpensa e Linate corrispettivi superiori a quelli ritenuti dovuti in base a un provvedimento dell'ENAC e alla disciplina europea e interna sull'accesso agli impianti aeroportuali; chiedevano quindi l'accertamento dell'illegittimità delle tariffe e la restituzione delle somme versate in eccedenza. Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda; in appello la condanna restitutoria era stata ridotta. Nel ricorso per cassazione, il gestore aeroportuale deduceva, tra gli altri, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, motivazione apparente, erronea utilizzazione del provvedimento AGCM come prova privilegiata, violazione delle norme sull'handling e, soprattutto, errata applicazione degli artt. 1339, 1418, 1419 e 2597 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto cogenti le tariffe indicate dall'ENAC e averle inserite automaticamente nei contratti; lamentava inoltre la ritenuta responsabilità extracontrattuale senza prova dell'elemento soggettivo. Le società resistenti proponevano a loro volta ricorso incidentale, contestando la prescrizione applicata, la qualificazione della responsabilità e la decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale già con ordinanza delle Sezioni Unite; ha poi rigettato o dichiarato inammissibili quasi tutti gli altri motivi del ricorso principale, ma ha accolto l'ottavo motivo relativo all'erronea applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. in combinato con le norme richiamate sulla vigilanza ENAC e sul regime tariffario. Per effetto di tale accoglimento parziale, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al punto concernente la sostituzione automatica delle clausole contrattuali con le tariffe ENAC e la cogenza di tali tariffe. Il ricorso incidentale delle società utilizzatrici è stato respinto o dichiarato inammissibile in tutte le sue censure, con conferma, per il resto, della qualificazione antitrust della controversia e della prescrizione quinquennale applicata alla pretesa restitutoria/risarcitoria.
Norme richiamate
Le censure di legittimità non possono essere usate per rimettere in discussione l'accertamento di fatto, la valutazione delle prove o per denunciare un vizio motivazionale che non integri un'anomalia costituzionalmente rilevante.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta contestare la motivazione non condivisa dalla parte.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o disattende prove legali; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
La norma è violata solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova acquisita.
L'inserzione automatica delle clausole presuppone un fondamento in una legge formale o in un atto avente forza di legge, oppure in un atto richiamato tramite rinvio integrativo; un mero potere di vigilanza o indicazioni amministrative non bastano.
La nullità della clausola contrattuale richiede la violazione di una norma imperativa effettivamente cogente.
La sostituzione automatica opera solo se la clausola difforme è nulla e vi è una norma imperativa idonea a integrarla.
L'obbligo del monopolista a contrarre a parità di trattamento non consente, da solo, l'inserzione automatica di tariffe stabilite da un'autorità amministrativa.
La responsabilità aquiliana richiede, oltre al fatto illecito, anche l'elemento soggettivo; tuttavia la censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
La prescrizione decorre quando il titolare può concretamente esercitare il diritto, cioè quando ha conoscenza o ragionevole conoscibilità del danno e della violazione.
Per l'azione di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale si applica il termine quinquennale.
Invocato dalle resistenti per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte ha ribadito la natura aquiliana dell'azione antitrust e quindi l'applicazione del termine quinquennale.
art. 102 TFUE
Richiamato come norma antitrust di riferimento per l'illiceità dell'abuso di posizione dominante.
art. 16 direttiva 96/67/CE
Le condizioni di accesso agli impianti aeroportuali e i relativi corrispettivi devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, ma la direttiva non attribuisce all'ENAC un potere autoritativo di fissare tariffe cogenti per la subconcessione di spazi.
comma 1, lett. a), b), c), d)
Attribuisce all'ENAC un potere di vigilanza sull'accesso agli impianti e sui corrispettivi, ma non un potere di imposizione tariffaria direttamente sostitutivo del contenuto contrattuale.
Si applica ai soli servizi di assistenza a terra forniti da un unico prestatore; non è pertinente alla subconcessione di spazi a favore di una pluralità di prestatori.
Richiamato nel dibattito processuale, ma la Corte ha distinto l'abuso di dipendenza economica dall'abuso di posizione dominante, sottolineandone l'eterogeneità.
I motivi che si limitano a contrapporsi a un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza offrire argomenti per mutarlo, sono dichiarati inammissibili.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro della sufficienza costituzionale della motivazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione apparente.
Richiamato per evidenziare che una retroattività impositiva di tariffe o clausole richiederebbe un chiaro dato normativo, altrimenti incompatibile con la regola di autonomia contrattuale.
Richiamato nel motivo incidentale sull'asserita estensione illegittima delle domande.
Richiamato nel motivo incidentale sull'asserita estensione illegittima delle domande.
Richiamato nel motivo incidentale in tema di interesse ad agire.
Richiamato anche in relazione alla decorrenza della prescrizione nelle azioni antitrust.
decreto legislativo n. 3 del 2017
La disciplina sulla sospensione della prescrizione nelle azioni follow-on antitrust non è stata ritenuta retroattiva.
Massime di principio
- L'inserzione automatica di clausole o prezzi nel contratto ex art. 1339 c.c. richiede un fondamento normativo chiaro e cogente: non basta un potere generale di vigilanza dell'autorità amministrativa, né un atto che si limiti a formulare indicazioni o criteri non espressamente imposti a pena di nullità.
- Il giudice di merito può valorizzare un provvedimento dell'AGCM come elemento probatorio di elevata attitudine dimostrativa dell'illecito antitrust; in cassazione non è sindacabile la mera valutazione del materiale istruttorio se non nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento del giudice sull'effettivo raggiungimento della prova.
- Nelle azioni risarcitorie da illecito anticoncorrenziale la prescrizione decorre quando il danneggiato sia in grado, con ordinaria diligenza, di percepire non solo la violazione, ma anche l'esistenza di un danno ingiusto potenzialmente azionabile; il termine applicabile è quello quinquennale.
- La motivazione per relationem è legittima se consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente tra sentenza di primo e secondo grado e mostra che il giudice d'appello ha comunque esaminato le censure proposte.
- In cassazione non è utile censurare come "apparente" una motivazione che in realtà esprime una valutazione di merito non condivisa dalla parte; il sindacato è limitato alle anomalie motivazionali gravi e non alla sufficienza della motivazione.
- L'obbligo del monopolista di contrarre a parità di trattamento ex art. 2597 c.c. non legittima, da solo, la sostituzione automatica delle condizioni pattuite con tariffe amministrative prive di un espresso fondamento imperativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37175/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37180/2022 del 20/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →