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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40052/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per un reato fallimentare. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre, in modo non specifico, le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata della decisione impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e che la motivazione era adeguata, valorizzando tra l'altro tre precedenti condanne irrevocabili per omessi versamenti tributari e previdenziali.

Norme richiamate

  • artt. 217, comma 2, 224, comma 1, n. 2), R.D. 267/1942

    Indicati come base della condanna confermata in appello; dal testo non emerge il contenuto sostanziale della contestazione oltre al richiamo alle norme fallimentari.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità; non è comunque desumibile con certezza dal solo testo, quindi non è incluso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente motivi già proposti in appello e già disattesi, perché mancano della specificità richiesta al ricorso per cassazione.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della decisione di merito; doglianze meramente apparenti o assertive sono inammissibili.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione della pena, come eventuali precedenti penali valorizzati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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