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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06256/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

Nel procedimento definito dal Tribunale di Siracusa, gli imputati erano stati condannati per il reato di molestie e disturbo alle persone. La sentenza aveva altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile, ma aveva disposto che la liquidazione avvenisse in separato giudizio civile, ritenendo il danno di difficile quantificazione, anche per la protrazione nel tempo delle molestie. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il danno lamentato era esclusivamente morale e che, proprio per tale natura, avrebbe potuto e dovuto essere liquidato direttamente dal giudice penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla mancata liquidazione immediata del danno, osservando che il Tribunale aveva congruamente motivato sull'impossibilità di procedere a una determinazione attuale della somma risarcitoria, in ragione della difficile quantificazione del pregiudizio derivante da condotte moleste protratte nel tempo. Le doglianze miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    indicato come reato oggetto della condanna degli imputati; la decisione non affronta il merito della qualificazione del fatto, ma solo la questione civile accessoria della liquidazione del danno.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente attraverso i motivi di violazione di legge e vizio di motivazione dedotti nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto le forme della violazione di legge o del vizio di motivazione quando la censura mira solo a ottenere una lettura alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • La mancata liquidazione immediata del danno da parte del giudice penale è legittima quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, della difficoltà di quantificazione del pregiudizio e della necessità di rinviare la liquidazione al giudizio civile.
  • La parte civile non può ottenere in cassazione la sostituzione della valutazione discrezionale del giudice di merito sulla concreta liquidabilità del danno, salvo che la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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