Cassazione Penale, Sentenza n. 2626/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: (1) insufficiente e generica motivazione, affermando che la Corte si era basata sul mero "contatto" tra l'imbarcazione provento di furto e il ricorrente senza provare la consapevolezza della provenienza delittuosa; (2) vizio nella determinazione della pena per l'applicazione della continuazione con pregressa sentenza irrevocabile (contestando la quantificazione dell'aumento e la mancata specificazione dei criteri aritmetici e di dosimetria ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.); (3) omissione di motivazione in ordine alla richiesta subordinata di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (motivi 2 e 3) e per assoluta genericità (motivo 1). Ha ritenuto tardiva e non considerabile la memoria di replica depositata oltre il termine di cui all'art. 611 c.p.p. Sulla responsabilità per ricettazione la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, non basandosi sul mero possesso, ma su elementi concreti e univoci (guida del gommone il 17/03/2017, uso dell'imbarcazione per favorire immigrazione clandestina e per contrabbando, richiamo alle dichiarazioni e alla sentenza irrevocabile del 20/12/2018 che collegano il ricorrente alla disponibilità del natante). Quanto alla pena, è stato ritenuto corretto applicare l'aumento per continuazione sulla pena derivante dal giudicato (anni 6 e mesi 8; aumento di mesi 8 e euro 800 di multa: pena complessiva anni 7 e mesi 4 ed euro 236.800), con l'aumento in misura minima che non richiede argomentazione particolare. La richiesta di applicare le pene sostitutive è stata ritenuta irricevibile perché la pena base superava già il limite di quattro anni previsto dall'art. 20-bis c.p.p., e, secondo l'interpretazione della Corte, al fine di verificare l'accesso alle sostitutive va considerata la pena finale comprensiva dell'aumento ex art. 81 c.p. La Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato di ricettazione al centro del giudizio: la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse necessario limitarsi al semplice "contatto" con la cosa provento di furto, ma che nel caso concreto sussistessero elementi ulteriori e univoci (uso del natante in illeciti, precedenti sentenze e dichiarazioni) idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa.
Applicazione dell'aumento per continuazione: l'aumento è stato calcolato sulla pena risultante dal giudicato irrevocabile e sommato aritmeticamente; la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento minimo praticato.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la dosimetria operata, osservando che l'aumento in misura minima può essere basato su semplice calcolo aritmetico e non richiede motivazione particolare oltre a quella già svolta.
Principi generali per la determinazione della pena: applicati in combinazione con l'art. 132 c.p. nella ricostruzione della misura complessiva della pena.
Istituto delle pene sostitutive: la Corte ha ritenuto la richiesta irricevibile perché la pena base già superava il limite dei quattro anni; inoltre, alla luce dell'interpretazione vigente e della normativa connessa, per valutare l'accesso alle pene sostitutive si deve considerare la pena finale risultante dopo l'eventuale aumento per continuazione.
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, comma 3
"3. Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen."
La disposizione stabilisce che ai fini dell'accesso alle pene sostitutive si considera la pena finale comprensiva degli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p.; la Corte conferma questa interpretazione e la applica per escludere la sostituibilità della pena.
art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso è stato valutato alla luce dei vizi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione) e dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza quando non sia effettuato il necessario confronto con la motivazione impugnata.
Termine per la memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero: il deposito oltre il termine perentorio (5 giorni liberi prima dell'udienza) comporta l'esclusione della memoria tardiva; la Corte non ha tenuto conto della memoria depositata il giorno successivo.
Regola sul calcolo dei termini: le unità di tempo si computano intere e libere quando è stabilito solo il momento finale, pertanto il "dies a quo" e il "dies ad quem" sono esclusi dal conteggio; applicata per dichiarare tardiva la memoria di replica.
Massime di principio
- Il mero contatto o possesso di cosa provento di furto non è automaticamente sufficiente a escludere la ricettazione, ma occorre valutare il quadro probatorio complessivo: elementi come uso continuativo del bene, collegamenti a reati connessi e dichiarazioni rese in altri procedimenti possono legittimamente integrare la consapevolezza della provenienza illecita.
- In caso di continuazione con reati per i quali esiste un giudicato irrevocabile, l'aumento di pena va calcolato sulla pena risultante dal giudicato (art. 81 c.p.); l'operazione aritmetica è essenzialmente semplice e, se l'aumento è minimo, la Corte può ritenere che non occorra ulteriore articolata motivazione.
- Per verificare l'accesso alle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.p. occorre considerare la pena finale comprensiva degli aumenti ai sensi dell'art. 81 c.p.; se la pena finale supera il limite previsto (4 anni), la richiesta è irricevibile.
- Le memorie difensive devono rispettare i termini perentori (art. 611 c.p.p.): depositi oltre termine non vengono considerati, salvo eccezioni non applicate nel caso concreto.
- I motivi di cassazione devono contenere censure specifiche e un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza indicare perché quelle motivazioni sarebbero illogiche o insufficiente, determina l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →