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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2598/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santarella, tramite difensore, ha impugnato la sentenza d'appello per mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento concordata dalle parti e la decisione della Corte territoriale. In particolare la Corte di appello aveva applicato la pena nella misura concordata ma non aveva statuìto sui benefici cui l'accordo era subordinato (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario), omettendo motivazione e frazionando l'accordo negoziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bari per il giudizio, rilevando che il tribunale di appello non poteva recepire parzialmente l'accordo ma doveva accettarlo integralmente o disattenderlo e procedere con le forme ordinarie. La decisione è stata quindi annullata per difetto di motivazione e violazione del principio di integrità dell'accordo di patteggiamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'accordo di patteggiamento (anche in appello) va recepito dal giudice nella sua integralità o, in caso contrario, deve essere completamente disatteso e il giudice deve procedere con le forme ordinarie (prosecuzione del dibattimento). Non è consentito frazionarlo applicando solo la pena senza statuire sui benefici concordati.
  • I benefici collegati al patteggiamento (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) costituiscono elementi costitutivi della piattaforma negoziale e, quindi, sono determinanti per l'accettazione dell'accordo; il giudice deve esprimersi esplicitamente su tali profili.
  • La mancata o insufficiente motivazione circa la correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice integra vizio rimediabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (difetto di motivazione/contraddittorietà).
  • Se il giudice territoriale rifiuta di confermare integralmente l'accordo, la corretta via è disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie; il semplice silenzio o omissione motivazionale può portare all'annullamento della decisione.
  • In situazioni analoghe il ricorrente può chiedere l'annullamento della sentenza per violazione del principio di correlazione tra istanza di patteggiamento e statuizione, e la Corte di Cassazione potrà disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.

Testo integrale

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