Cassazione Penale, Sentenza n. 2598/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Santarella, tramite difensore, ha impugnato la sentenza d'appello per mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento concordata dalle parti e la decisione della Corte territoriale. In particolare la Corte di appello aveva applicato la pena nella misura concordata ma non aveva statuìto sui benefici cui l'accordo era subordinato (sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario), omettendo motivazione e frazionando l'accordo negoziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bari per il giudizio, rilevando che il tribunale di appello non poteva recepire parzialmente l'accordo ma doveva accettarlo integralmente o disattenderlo e procedere con le forme ordinarie. La decisione è stata quindi annullata per difetto di motivazione e violazione del principio di integrità dell'accordo di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), codice di procedura penale
Usato per censurare la sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la pena inflitta
Il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale è considerato elemento rilevante e parte integrante della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato l'accordo
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato quale norma procedurale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
decreto legge n. 92/2008 (richiamato storicamente art. 599, comma 4, c.p.p.)
Richiamato in riferimento a giurisprudenza comparata su ipotesi simili di patteggiamento in appello; la norma citata è stata abrogata ma la giurisprudenza è stata evocata per principio di diritto
Massime di principio
- L'accordo di patteggiamento (anche in appello) va recepito dal giudice nella sua integralità o, in caso contrario, deve essere completamente disatteso e il giudice deve procedere con le forme ordinarie (prosecuzione del dibattimento). Non è consentito frazionarlo applicando solo la pena senza statuire sui benefici concordati.
- I benefici collegati al patteggiamento (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) costituiscono elementi costitutivi della piattaforma negoziale e, quindi, sono determinanti per l'accettazione dell'accordo; il giudice deve esprimersi esplicitamente su tali profili.
- La mancata o insufficiente motivazione circa la correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice integra vizio rimediabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (difetto di motivazione/contraddittorietà).
- Se il giudice territoriale rifiuta di confermare integralmente l'accordo, la corretta via è disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie; il semplice silenzio o omissione motivazionale può portare all'annullamento della decisione.
- In situazioni analoghe il ricorrente può chiedere l'annullamento della sentenza per violazione del principio di correlazione tra istanza di patteggiamento e statuizione, e la Corte di Cassazione potrà disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio conforme ai principi richiamati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2557/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2558/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2559/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2561/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2562/2024 del 22/01/2024
- Sentenza penale · 22 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →