Cassazione Penale, Sentenza n. 25429/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Santis impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma (24/09/2024) che, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Frosinone, lo aveva assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ma lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale (riqualificata in semplice documentale ai sensi dell'art. 217 legge fall.) e per bancarotta preferenziale e per non aver chiesto il fallimento aggravando il dissesto. In cassazione l'imputato deduceva: nullità per contrasto tra dispositivo e motivazione (artt.125 e 546 c.p.p.); errata qualificazione come bancarotta documentale nonostante la conformità delle scritture contabili alla normativa vigente; mancata applicazione dell'art. 217-bis in relazione a pagamenti effettuati durante la procedura concordataria; carenza di prova dell'elemento soggettivo e infondatezza della ricostruzione del dissesto, anche alla luce dell'effetto esdebitatorio del concordato; ed eccesso di pena o mancata motivazione sul punto (art.133 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha disposto una rettifica formale del dispositivo della sentenza impugnata (inserendo "conferma nel resto" dopo "alle condizioni di legge"). I motivi sono stati esaminati e respinti: il contrasto dispositivo/motivazione è stato considerato errore materiale superabile richiamando la motivazione; la qualificazione contabile dei risconti è stata ritenuta illegittima poiché indicavano imposte e sanzioni relative a periodi precedenti, alterando il bilancio e configurando tenuta irregolare delle scritture (bancarotta documentale semplice per negligenza); l'art. 217-bis non è applicabile perché non vi fu concordato omologato; i pagamenti a società riconducibili alla famiglia De Santis sono stati ritenuti preferenziali e imputati con dolo eventuale; la condanna per non aver chiesto il fallimento è confermata in ragione dell'aggravamento del dissesto già evidente dal 2016; la critica sulla pena è dichiarata inammissibile poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la pena applicata è contenuta entro limiti inferiori alla media edittale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina la bancarotta documentale/fraudolenta; la Corte ha ricondotto la falsificazione delle scritture a bancarotta documentale semplice (negligenza) quando le voci di bilancio erano indicate in modo non rispondente al vero (risconti attivi per imposte e sanzioni di periodi precedenti).
Regola la bancarotta preferenziale; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (dolo eventuale) per i pagamenti in favore di società riconducibili alla stessa famiglia, effettuati in prossimità del fallimento.
art. 217-bis legge fallimentare
Esenzione dalle norme di bancarotta per pagamenti eseguiti in esecuzione di un concordato omologato; la Corte ha escluso la sua applicazione perché il concordato non è stato omologato.
art. 182-sexies legge fallimentare
Disposizione che sospende alcune norme civilistiche riguardanti la ricapitalizzazione durante la procedura concordataria; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura difensiva perché non vi era omologa del concordato e il dissesto era comunque accertato già dal 2016.
“Nella redazione del bilancio le componenti positive e negative di reddito devono essere rilevate per la quota maturata nell’esercizio, a prescindere dalla loro manifestazione finanziaria"
Principio di competenza: i risconti attivi non possono recepire imposte e sanzioni relative a periodi precedenti; la violazione ha portato a una falsificazione del bilancio.
artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per la nullità del dispositivo rispetto alla motivazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui la motivazione può integrare o correggere un evidente errore materiale del dispositivo se la volontà del giudice è ricostruibile.
Principi per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la critica difensiva inammissibile poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la pena inflitta era nei limiti.
Richiama i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che ha applicato correttamente i criteri di proporzionalità e di graduazione delle circostanze.
Massime di principio
- Un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione può essere sanato quando dalla motivazione risulti chiaramente la volontà del giudice: è possibile rettificare formalmente il dispositivo per rispecchiare la decisione sostanziale.
- La corretta imputazione contabile (principio di competenza ex art. 2423-bis c.c.) è fondamentale: indicare nelle voci di attivo (es. risconti attivi) poste che in realtà rappresentano imposte o sanzioni riferite a periodi precedenti può costituire tenuta irregolare delle scritture e integrare responsabilità penale documentale.
- Pagamenti effettuati in prossimità del fallimento a favore di soggetti riconducibili all'imprenditore possono integrare bancarotta preferenziale se risultano volti a favorire tali creditori con dolo (anche eventuale) e senza prova dell'esistenza di debiti certi ed esigibili.
- La mera pendency di una procedura concordataria non esonera automaticamente dalla responsabilità penale: l'esenzione prevista dall'art. 217-bis si applica solo quando il pagamento è eseguito in esecuzione di un concordato preventivo omologato o di un accordo omologato.
- L'omissione di richiedere il fallimento, quando lo stato di insolvenza è noto e perdura, può integrare bancarotta per aver aggravato il dissesto societario: il dovere di tempestiva dichiarazione del fallimento grava sull'amministratore.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione la censura sulla congruità della pena è ammissibile solo se sussistono vizi logici o evidente arbitrio o se la pena è di gran lunga superiore alla media edittale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25147/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →