Cassazione Penale, Ordinanza n. 35721/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la percezione indebita del reddito di cittadinanza, contestando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. In particolare, ha sostenuto che la propria ignoranza circa la sussistenza del diritto a ottenere il beneficio dovesse essere qualificata come errore sul fatto ex art. 47, comma 3, c.p., idoneo a escludere la responsabilità, e ha richiamato anche un presunto deficit intellettivo desumibile da documentazione medica (difficoltà di concentrazione, attenzione, confusione mentale e stato d'ansia).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha condiviso il percorso motivazionale della Corte d'appello, osservando che l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto a ottenere il reddito di cittadinanza integra un errore sulla legge extrapenale che conforma il precetto, e dunque rientra nell'ambito dell'art. 5 c.p., non nell'art. 47 c.p. Ha inoltre escluso che la documentazione medica potesse fondare una esclusione della capacità di intendere e di volere o incidere sulla qualificazione dell'errore. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per il reato contestato relativo alla indebita percezione del reddito di cittadinanza; la sentenza di merito ha ritenuto integrata la responsabilità dell'imputato
invocato dalla difesa per sostenere un errore sul fatto; la Corte esclude la sua applicabilità perché l'errore dedotto concerne la legge extrapenale che integra il precetto
richiamato per qualificare l'ignoranza o l'errore sulla disciplina del beneficio come errore di diritto e non come errore sul fatto
base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'errore sulla sussistenza del diritto a percepire un beneficio pubblico, quando dipende dalla disciplina normativa che integra il precetto penale, non costituisce errore sul fatto ma errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 5 c.p.
- Non è applicabile l'art. 47, comma 3, c.p. quando la rappresentazione erronea riguarda la normativa extrapenale che definisce i presupposti del reato, e non una circostanza fattuale esterna.
- La deduzione di generiche difficoltà di attenzione, concentrazione o stato ansioso non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità penale né a trasformare un errore di diritto in errore di fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese con motivazione completa, logica e coerente dal giudice di merito, senza evidenziare effettivi vizi decisivi della motivazione.
- In caso di inammissibilità non determinata senza colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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