Cassazione Civile, Ordinanza n. 19702/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, titolare di ditta individuale, aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione IVA ex art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, disconosciuto il credito IVA derivante dall'acquisto di un bene strumentale e recuperato il relativo imponibile ai fini IRAP. La vicenda riguardava una operazione di c.d. sale and sale back: alienazione di un aratro a una società finanziaria e immediato riacquisto dello stesso bene, al fine di ottenere liquidità mantenendo la disponibilità materiale del bene, senza movimentazione fisica. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava, ritenendo l'operazione lecita ed effettiva, priva di profili elusivi o fraudolenti e idonea a giustificare la detrazione IVA, per evitare una duplicazione impositiva in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10, 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la fittizietà dell'operazione: secondo l'Ufficio, si trattava di vendita simulata di un bene strumentale, con creazione di un indebito credito IVA tramite fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente, e quindi con danno per l'Erario. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto irrilevanti la finalità di finanziamento perseguita dall'operazione e il mezzo di pagamento del riacquisto, perché la questione dipendeva esclusivamente dall'eventuale inesistenza oggettiva della cessione. Richiamando un orientamento già affermato in tema di sale and sale back e la giurisprudenza unionale, ha ribadito che il diritto alla detrazione IVA presuppone l'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile; in difetto di una cessione reale, il diritto a detrazione non sorge, a nulla rilevando la mera indicazione in fattura. Ha inoltre affermato che, per le operazioni inesistenti, l'IVA esposta in fattura è comunque dovuta ex art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, anche in assenza di una vera operazione imponibile, poiché la disciplina mira a evitare perdita di gettito e a rimuovere l'anomalia creata dalla fattura non corrispondente alla realtà. Conclusivamente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54 del d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata come base del potere di rettifica della dichiarazione IVA operato dall'Ufficio.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione della disciplina IVA relativa al momento di effettuazione dell'operazione.
art. 10 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme IVA; nel testo è inoltre richiamato, in relazione al diritto alla detrazione, il corrispondente art. 10, par. 2, della sesta direttiva.
art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata per affermare che la detrazione IVA presuppone un'operazione effettivamente realizzata.
art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972
"se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"
Se la fattura riguarda operazioni inesistenti, l'IVA indicata è dovuta per intero anche senza operazione reale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 10, par. 2, della sesta direttiva 77/388/CEE
Richiamato per affermare che il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile, cioè all'atto della cessione o prestazione effettiva.
art. 17, par. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE
Richiamato per collegare il diritto alla detrazione all'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile.
art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE
Richiamato per giustificare l'esigibilità dell'IVA indicata in fattura anche quando l'operazione imponibile non esiste, al fine di evitare perdita di gettito.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA presuppone, quale condizione sostanziale, l'effettiva realizzazione dell'operazione imponibile: la sola esposizione in fattura non basta se la cessione o prestazione è oggettivamente inesistente.
- Quando è accertata l'assenza dell'operazione imponibile, non assumono rilievo gli scopi economici perseguiti dalle parti, né la buona o mala fede del soggetto passivo ai fini del sorgere del diritto alla detrazione.
- In presenza di fattura emessa per operazioni inesistenti, l'IVA indicata nel documento è comunque dovuta per l'intero ammontare, perché la fattura non eliminata dal circuito giuridico produce il relativo effetto impositivo.
- Il principio di neutralità dell'IVA non impedisce il diniego della detrazione a monte se manca un'operazione imponibile effettiva; al contrario, esso opera soltanto in presenza di operazioni realmente realizzate.
- In controversie sulla simulazione o fittizietà di operazioni commerciali ai fini IVA, la verifica decisiva è l'effettività dell'operazione economica, non la mera coerenza formale della documentazione o la finalità finanziaria dell'assetto negoziale.
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