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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6779/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma delle condanne per furti commessi in danno di vicini: 1) contestazione della qualificazione come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., con rilievo che l'imputato era condomino e deteneva le chiavi dell'appartamento, quindi mancherebbe l'elemento della "introduzione nell'immobile"; 2) doglianza subordinata sulla determinazione della pena complessiva e sulla corretta applicazione della continuazione ex art. 81 c.p., con richiesta di riduzione per eccessività e per errata valutazione della continuazione

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (la questione della qualità di condomino e delle chiavi non era stata devoluta alla Corte d'appello e dunque non poteva essere esaminata in cassazione) e, nel merito, ha comunque ritenuto corretta la possibile configurazione del 624-bis quando l'immobile o la sua pertinenza sia in uso esclusivo a terzi anche se il concedente possiede chiavi. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato e calcolato l'aumento di pena per la continuazione, ritenendo erroneamente di non poter intervenire per non violare il divieto di reformatio in peius. Perciò la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino perché ridetermini la pena complessiva e gli aumenti per la continuazione secondo i principi indicati

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La norma sussiste quando l'autore si introduce nell'appartamento o in area privata di pertinenza dell'abitazione altrui, anche se il proprietario/concedente possiede materialmente le chiavi: la possibilità materiale di accesso non esclude l'illiceità dell'ingerenza nella sfera di godimento dell'usuario

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Regola la continuazione: nella determinazione della pena complessiva il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare/motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, salvo che gli incrementi siano di esigua entità o si tratti di condotte seriali e omogenee

  • art. 609 c.p.p. (secondo comma, ultima parte)

    Attribuisce alla Corte di cassazione facoltà limitata di decidere questioni non dedotte in appello solo in presenza di nuove questioni di diritto sorte successivamente o di circostanze di rilevante valenza di legittimità; non consente l'esame di profili che potevano essere affrontati in appello ma non lo sono stati

  • art. 597, comma 4, c.p.p.

    Impone che una eventuale pena "illegale in favore" non possa essere emendata dal giudice di appello in peius senza che il pubblico ministero abbia proposto gravame; tutela il divieto di reformatio in peius, ma non esime il giudice dall'obbligo di applicare correttamente le regole sulla continuazione quando sono dedotte dall'imputato

  • art. 61 n. 11) e art. 625 n. 2) c.p. (richiamati dal Procuratore generale come riclassificazione)

    Il Procuratore generale ha prospettato la riclassificazione in termini di furto semplice con riferimento a circostanze aggravanti previste dalle norme citate; la Corte ha ritenuto che tali fattispecie sono perseguibili d'ufficio e potenzialmente applicabili in alternativa

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato in chiusura per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto alle affermazioni non annullate; principio procedurale sulla definitività delle parti non colpite dall'annullamento

Massime di principio

  • Se non si solleva una questione di fatto o diritto in sede di appello, la Cassazione normalmente non la esamina: l'omessa deduzione in appello rende spesso inammissibile la censura in cassazione
  • La detenzione di chiavi o la qualità di condomino non esclude automaticamente la configurabilità del reato di furto in abitazione/pertinenza: rileva l'uso esclusivo da parte della vittima e la finalità predatoria dell'accesso; la possibilità materiale di accesso non coincide con la liceità giuridica
  • Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato, ma non può essere usato per eludere l'obbligo del giudice di motivare e calcolare correttamente gli aumenti di pena per la continuazione quando la questione è dedotta dall'imputato
  • In caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente l'incremento per ciascun reato satellite, salvo che gli aumenti siano esigui o si tratti di condotte seriali e omogenee
  • Quando il primo giudice ha irrogato una pena inferiore al minimo edittale o ha applicato benefici non impugnati dal PM, la Corte d'appello deve comunque motivare adeguatamente qualsiasi determinazione sulla continuazione e non può sottrarsi all'obbligo motivazionale invocando il divieto di reformatio in peius

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