Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarponi impugna in cassazione la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. Denuncia: inadeguata valutazione delle prove sul ruolo di amministratore di fatto; mancata prova del dolo specifico ai sensi dell'art. 216 I. fall.; la restituzione di Euro 9.300 e la consegna spontanea di scritture fino al 31/12/2011 escluderebbero il dolo; difetto di prova in violazione del canone 'oltre ogni ragionevole dubbio'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto le censure generiche e fattuali, precluse in sede di legittimità, e ha richiamato la regola dell'autosufficienza del ricorso (mancata trascrizione/allegazione integrale delle dichiarazioni del curatore). Ha inoltre chiarito questioni di diritto: differenza tra bancarotta documentale specifica (dolo specifico per occultamento/sottrazione) e documentale generica (dolo generico per tenuta caotica), e che il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione richiede dolo generico. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sull'essere Scarponi amministratore di fatto e sul nesso tra mancata tenuta delle scritture e finalità di occultamento delle distrazioni patrimoniali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1 e comma 2, Legge Fallimentare
Distinzione tra bancarotta documentale specifica (occultamento/sottrazione, richiede dolo specifico) e documentale generica (tenuta caotica, richiede dolo generico); il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione è sorretto da dolo generico
Impossibilità per la Suprema Corte di sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione globale del compendio probatorio e nel travisamento del fatto
art. 165 bis, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato)
Richiama l'onere di indicazione e allegazione degli atti ritenuti travisati; la Corte richiede autosufficienza del ricorso con trascrizioni o allegazioni necessarie
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Regola la trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi e giustifica la requisitoria scritta del Procuratore generale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione in caso di ricorso inammissibile e alla somma versata alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non ridiscute i fatti: i motivi di ricorso meramente fattuali o generici sono di norma inammissibili.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: vanno indicate e allegate o trascritte integralmente le dichiarazioni o gli atti che si assumono travisati.
- Distinguere con precisione le fattispecie di bancarotta documentale: l'occultamento/sottrazione delle scritture richiede dolo specifico, la tenuta caotica richiede dolo generico.
- Per la bancarotta patrimoniale per distrazione il requisito soggettivo è il dolo generico: non è necessario provare la volontà di danneggiare i creditori o trarre un ingiusto profitto, ma la volontà di destinare il patrimonio a fini diversi rispetto alla garanzia delle obbligazioni.
- La restituzione parziale di somme o la consegna di scritture contabili non escludono automaticamente il dolo: va valutato il contesto e la continuità delle condotte distrattive.
- Chi vuol ottenere l'annullamento in cassazione deve censurare specificamente la motivazione del giudice di merito e non limitarsi a proporre una valutazione alternativa del complesso probatorio.
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