Cassazione Penale, Sentenza n. 34265/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il difensore dell’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 9 giugno 2026, che aveva confermato la sentenza di primo grado di responsabilità per truffa. Ha rappresentato che l’imputato era deceduto il 4 maggio 2026, come attestato dal certificato di morte depositato, e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché la morte dell’imputato ha estinto il reato ai sensi dell’art. 150 c.p. Ha ribadito che, una volta esaurito il rapporto processuale per il decesso, non è consentita una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.; nel caso concreto, inoltre, dal testo della sentenza impugnata non emergeva l’evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale disposizione. La decisione è stata assunta il 15 settembre 2026.
Norme richiamate
la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto Barone responsabile del delitto di cui all’art. 640 cod. pen.
La disposizione identifica il reato per il quale l’imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito; la Corte non esamina nel merito la configurabilità della truffa.
Essendosi il decesso verificato in data 4 maggio 2026 come attestato dal certificato di morte depositato dal difensore, il reato contestato all’imputato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen.
La morte dell’imputato determina l’estinzione del reato.
il reato contestato all’imputato è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen.
Accertata l’estinzione del reato per morte dell’imputato, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.
È, invero, consolidato l’orientamento di legittimità, che il Collegio ribadisce, secondo cui la morte dell'imputato impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando, come nel caso di specie, non risulti dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.
Dopo la morte dell’imputato, l’esaurimento del rapporto processuale preclude il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., salvo che dal provvedimento impugnato emerga l’evidenza di una delle situazioni previste dalla norma.
Massime di principio
- La morte dell’imputato estingue il reato e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza, con indicazione della relativa causa nel dispositivo.
- A seguito della morte dell’imputato, l’esaurimento del rapporto processuale preclude una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., quando dal provvedimento impugnato non risulti l’evidenza di una delle situazioni previste da tale disposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34134/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34141/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34143/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →