Cassazione Civile, Ordinanza n. 20759/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta avverso due ordinanze di assegnazione emesse in due procedure esecutive presso terzi a suo carico. Sosteneva, in sintesi, che non fosse stata correttamente applicata la disciplina dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici introdotta dall'art. 545, comma 8, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, e contestava anche l'importo delle somme assegnate ai creditori e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte rileva però che i motivi erano formulati in modo del tutto generico, privi di sintesi iniziale, numerazione e specifica indicazione dei parametri violati tra quelli dell'art. 360, comma 1, c.p.c., così da impedire una chiara comprensione delle doglianze senza ricorrere alla lettura integrale di sentenza e controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la carenza di specificità dei motivi, con violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Quanto alle doglianze sostanziali, ha osservato che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici non era comunque applicabile a procedure esecutive già definitivamente concluse da tempo, poiché le ordinanze di assegnazione risalivano al 2008 e il pignoramento presso terzi si esaurisce con l'ordinanza di assegnazione. Ha inoltre rilevato che le contestazioni sull'ammontare delle somme assegnate erano questioni di fatto e comunque attinenti al merito della procedura esecutiva, da far valere nel suo corso e non dopo la sua definitiva conclusione. È stata confermata anche la statuizione sulle spese e l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede motivi specifici e intelligibili; la loro formulazione generica e non autosufficiente comporta inammissibilità del ricorso.
i motivi devono richiamare in modo chiaro e pertinente i vizi denunciati; la mancata individuazione dei parametri rende le censure inidonee.
la disciplina dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici, come modificata nel 2015, non è invocabile per procedure esecutive già esaurite da tempo; la Corte richiama la lettura costituzionalmente orientata della norma solo per le procedure pendenti.
art. 13, comma 1, lett. l), d.l. n. 83 del 2015 conv. in l. n. 132 del 2015
ha introdotto il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua il contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.
la responsabilità processuale aggravata può essere affermata in presenza di manifesta infondatezza, pretestuosità o strumentalità dell'iniziativa, non per la sola infondatezza della pretesa.
richiamato per il rito camerale e il termine di deposito della motivazione dell'ordinanza.
art. 3 Cost.
richiamato per la sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2019, che ha esteso l'applicazione del nuovo regime di impignorabilità alle procedure pendenti per evitare irragionevoli disparità.
Corte cost. n. 12 del 2019
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della disciplina transitoria nella parte in cui non estendeva il nuovo regime di impignorabilità parziale alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, numerati e riconducibili con chiarezza ai vizi denunciati; la genericità e l'assenza di un'esposizione autosufficiente delle censure determinano inammissibilità.
- La disciplina sopravvenuta dell'impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici si applica, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, non a quelle già definitivamente esaurite.
- Nel pignoramento presso terzi la procedura si conclude con l'ordinanza di assegnazione; una volta esaurita la procedura, non è più possibile far valere tardivamente questioni attinenti al quantum assegnato o al merito della pretesa esecutiva.
- La condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone una condotta processuale connotata da manifesta infondatezza, pretestuosità o strumentalità, non la sola soccombenza o infondatezza della domanda.
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