Cassazione Civile, Sentenza n. 16528/2020 del 31/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ciravegna impugnava la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da CONSOB (originariamente €12.500,00) per carenze nelle procedure e nei controlli interni della SIM Abbacus, nonché la gestione dei conflitti di interesse; la Corte d'Appello di Genova aveva escluso la contestazione sul conflitto d'interesse e ridotto la sanzione a €10.000,00. In Cassazione il ricorrente articolava sette motivi: sospetta illegittimità costituzionale delle norme di riforma (legge delega n.154/14 e d.lgs. di attuazione), vizio di tempestività delle contestazioni e del calcolo dei termini, violazione del contraddittorio e mancata separazione fra funzione istruttoria e decisionale nel procedimento CONSOB, carenza probatoria sulle accuse e vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; chiedeva riforma della sentenza e annullamento/riduzione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto irrilevante la censura costituzionale perché l'innovazione procedurale era marginale e coerente con la legge delega e le indicazioni europee; ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello sul momento di decorrenza del termine (la CONSOB ha ricevuto la relazione ispettiva in data tale da rendere tempestiva la contestazione del 17/10/2013); ha respinto la censura sul contraddittorio e sulla separazione delle funzioni, affermando che non è dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa e che la possibilità di impugnare davanti a un giudice terzo ed imparziale elimina il vizio rilevante ai fini della tutela sostanziale; ha inoltre escluso una rilevante carenza probatoria o di motivazione da parte della Corte d'Appello, richiamando il principio per cui la Cassazione non procede a un nuovo esame del merito dei fatti; ha confermato la responsabilità relativa alle carenze organizzative e la sanzione (ridotta in sede di appello a €10.000,00) e ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio (€3.200,00 più accessori e contributo unificato).
Norme richiamate
regola il procedimento sanzionatorio CONSOB; la Corte ha richiamato che il rimedio giurisdizionale davanti al giudice con cognizione piena rende irrilevanti difetti procedurali amministrativi salvo dimostrazione di concreto pregiudizio del diritto di difesa
stabilisce finalità e obblighi organizzativi per gli intermediari; la Corte ha rilevato che le regole non impongono un modello unico, ma parametri di risultato che permettono di valutare l'adeguatezza delle procedure
norma sulla disciplina del procedimento sanzionatorio e contraddittorio; la Corte ha interpretato che la violazione formale del contraddittorio in sede amministrativa non è automaticamente decisiva se il ricorrente ha potuto esercitare pienamente il contraddittorio davanti al giudice
legge delega n.154/14 e d.lgs. di riforma (tra cui d.lgs. n.75/2015 citato)
il ricorrente contestava scostamenti fra legge delega e decreto attuativo; la Corte ha ritenuto le modifiche procedurali coerenti con la finalità di adeguamento alle direttive UE e non tali da violare la delega
regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia (artt. 15, 16, 7 ecc.)
richiamato in relazione alla modalità di trasmissione della relazione ispettiva e al termine per la CONSOB: la Corte ha ritenuto rilevante il momento di effettivo ricevimento della relazione per il computo della tempestività
Regolamento Intermediari (artt. 39, 40, 45 e ss.)
citato rispetto agli obblighi organizzativi e procedurali della SIM; la Corte ha valutato l'adeguatezza delle procedure in funzione degli scopi normativi indicati da tali norme
principi sulle sanzioni amministrative (presunzione di colpa e sistema sanzionatorio); la Corte ha confermato che le sanzioni amministrative poggiano su criteri di responsabilità amministrativa e presunzione di colpa salvo prova contraria
artt. 115, 116, 112 e 132 cod. proc. civ.
norme processuali invocate per vizi di motivazione, omesso esame e nullità; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata e che non fossero soddisfatti i requisiti per l'annullamento per omesso esame
Costituzione (artt. 76, 3, 111, 117 comma 1)
richiamati dal ricorrente per profili di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto le questioni non fondate o non rilevanti per la decisione
Massime di principio
- Le censure procedurali relative al contraddittorio nel procedimento amministrativo sanzionatorio della CONSOB richiedono la dimostrazione di un pregiudizio concreto del diritto di difesa per ottenere l'annullamento: la semplice irregolarità formale non basta se esiste pieno rimedio giurisdizionale
- Il termine di decadenza per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità competente ha effettiva contezza/possesso della relazione ispettiva e degli elementi che costituiscono l'accertamento; contestazioni basate su date teoriche senza prova del possesso sono deboli
- La Corte di Cassazione non rivede il merito dei fatti: le questioni fattuali e l'apprezzamento delle prove (adeguatezza delle procedure interne, puntualità delle emendazioni, valutazioni ispettive) rimangono in gran parte di competenza del giudice del merito
- Le norme regolamentari che indicano finalità e standard (es. art. 21 TUF e regolamenti CONSOB) autorizzano valutazioni di adeguatezza organizzativa e non impongono un modello unico; la responsabilità amministrativa può emergere da valutazioni assiologiche ancorate a tali finalità
- Per impugnare efficacemente sanzioni amministrative, conviene concentrarsi su: (a) dimostrare concretamente il pregiudizio subito nel diritto di difesa; (b) documentare la data effettiva di ricezione degli atti rilevanti per i termini; (c) produrre elementi probatori specifici che contrastino le valutazioni ispettive piuttosto che generiche affermazioni di buona fede
- Una varietà di trattamento sanzionatorio fra soggetti simili richiede che si dimostri l'omogeneità della posizione fattuale e la mancata considerazione di elementi attenuanti specifici; differenze fattuali giustificano differente quantificazione della sanzione
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