Cassazione Civile, Ordinanza n. 04881/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/1992, conseguente a una precedente sentenza di primo grado relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010. Il contribuente aveva proposto due ricorsi introduttivi distinti: uno dinanzi alla CTP di Napoli il 3 maggio 2017 e uno dinanzi alla CTP di Roma l'8 maggio 2017, sostenendo che quest'ultima fosse competente per il mutamento della propria residenza. Il giudice di appello ha poi ritenuto incompetente territorialmente la CTP di Roma, affermando la competenza inderogabile del giudice radicato in base alla sede dell'Ufficio che aveva emesso l'atto e dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'incompetenza territoriale non potesse essere rilevata d'ufficio oltre il primo grado e che il giudice d'appello avesse deciso ultra petita; (2) violazione del giudicato sulla competenza territoriale, assumendo che, mancata impugnazione sul punto da parte dell'Ufficio, si fosse formato giudicato interno. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una questione preliminare diversa: la litispendenza, poiché il medesimo ricorso era stato già proposto prima dinanzi alla CTP di Napoli. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, compensando le spese dei gradi di merito e ponendo a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbite le censure sul regime della competenza territoriale e sul giudicato interno, perché ha individuato una precedente pendenza della stessa controversia davanti alla CTP di Napoli, anteriore al ricorso proposto a Roma. Accertata la litispendenza, ha qualificato come inammissibile il ricorso introduttivo proposto successivamente davanti al giudice romano. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità del ricorso di primo grado. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale base dell'iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dopo la decisione di primo grado sull'avviso di accertamento.
art. 5, comma 2, d.lgs. 546/1992
Invocato dal ricorrente per contestare il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale oltre il primo grado; la Corte non decide nel merito di tale censura perché assorbe la questione per litispendenza.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di impugnazione per la dedotta violazione di legge in tema di competenza territoriale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro di impugnazione per la dedotta violazione del giudicato interno sulla competenza territoriale.
Massime di principio
- Quando una medesima controversia risulta già pendente davanti a un diverso giudice adito anteriormente, il secondo giudizio è inammissibile per litispendenza, quale espressione del divieto di duplicazione del processo sul medesimo oggetto tra le stesse parti.
- La Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, può rilevare e valorizzare direttamente la litispendenza risultante dagli atti processuali per definire la causa senza rinvio.
- L'accertamento di una causa di inammissibilità processuale assorbente rende superfluo l'esame delle censure di merito o di rito che investono questioni diverse, come la competenza territoriale o il giudicato interno.
- Nel processo tributario, la proposizione di ricorsi identici davanti a giudici diversi comporta la necessità di arrestare il secondo giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo successivo.
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