Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1735/2026 - Salerno, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alle sentenze n. 85/2026 della Corte d’Appello di Salerno, n. 286/2026 del Tribunale di Avellino e n. 380/2026 del Tribunale di Salerno , con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.412,63

Giustizia amministrativa202601298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze recanti condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del ricorrente, per complessivi 1.412,63 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza delle sentenze n. 85/2026 della Corte d’Appello di Salerno, n. 286/2026 del Tribunale di Avellino e n. 380/2026 del Tribunale di Salerno, tutte passate in giudicato e notificate all’Amministrazione rispettivamente il 20 febbraio 2026 e il 2 marzo 2026, per il pagamento delle spese legali distratte in suo favore, complessivamente pari a 1.412,63 euro. Deduceva il perdurante inadempimento del Ministero e chiedeva l’ordine di esecuzione, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva pagato quanto dovuto in esecuzione delle sentenze n. 380/2026 e n. 85/2026, ma non della sentenza n. 286/2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento da parte delle amministrazioni. Ha accolto la domanda limitatamente alla sentenza n. 286/2026 del Tribunale di Avellino, non risultando pagati i relativi importi, e ha ordinato al Ministero di darvi esatta e integrale esecuzione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per le sentenze n. 85/2026 e n. 380/2026 ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuti i pagamenti in corso di causa. In caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla richiesta del creditore attestante l’inottemperanza. Il commissario dovrà compiere anche gli atti di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire le somme; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non giustifica la mancata esecuzione. Nessun compenso è previsto per il commissario, dipendente dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a 300 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    Il ricorso per ottemperanza è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;

    L’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali per un titolo di pagamento è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un’amministrazione statale è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie solo alcuni dei titoli azionati, la domanda va accolta per i titoli rimasti ineseguiti e va dichiarata cessata la materia del contendere per quelli soddisfatti.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento, anche reperendo le somme quando manchino stanziamenti o disponibilità di cassa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.