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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila n. 1400 del 2 luglio 2025, con la quale è stata disposta la proroga del contratto in corso di esecuzione, sottoscritto con la società ricorrente per l’erogazione dei servizi di ristorazione dei pazienti ricoverati e di mensa aziendale, fino al 31 dicembre 2025; e per il risarcimento del danno conseguente alla predetta proroga.

Giustizia amministrativa202500470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di proroga tecnica del contratto per i servizi di ristorazione dei pazienti ricoverati e di mensa aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la proroga tecnica disposta dall'ASL ai sensi dell'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023, deducendo l'assenza dei relativi presupposti normativi: mancata dimostrazione di ritardi oggettivi e insuperabili nella procedura di affidamento, imputabilità all'amministrazione dei ritardi, durata eccessiva della proroga e carenza delle condizioni per imporre la prosecuzione del servizio. Ha inoltre censurato il mancato accoglimento della richiesta di revisione dei prezzi per il periodo successivo al 31 luglio 2025, sostenendo la necessità di salvaguardare l'equilibrio economico del contratto e la qualità delle prestazioni. È stato chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella differenza tra i prezzi applicati durante la proroga e quelli posti a base della nuova gara oppure quelli richiesti dall'impresa. In corso di causa, cessata l'efficacia della proroga al 31 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'annullamento, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha prescinduto dalle eccezioni preliminari dell'ASL, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha accertato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., la legittimità della proroga tecnica. L'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 consente la proroga eccezionale del contratto con l'appaltatore uscente quando vi siano ritardi oggettivi e insuperabili nella nuova procedura, l'interruzione possa arrecare un pericolo alla salute o un grave danno all'interesse pubblico, e la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario, mantenendo prezzi, patti e condizioni originari. Nel caso concreto, la nuova gara era stata avviata prima della scadenza del contratto; la sua conclusione era stata ritardata dalla complessità della procedura centralizzata e dall'annullamento giudiziale della precedente aggiudicazione, circostanze non governabili dall'ASL. La prosecuzione del servizio per sei mesi era giustificata dall'essenzialità della ristorazione ospedaliera e dal rischio per la salute dei degenti e per la continuità del servizio sanitario. È stato inoltre rispettato il requisito economico, poiché erano state mantenute le condizioni contrattuali, compreso l'adeguamento ISTAT già previsto dal contratto e riconosciuto dall'ASL. La pretesa di un'ulteriore rinegoziazione dei prezzi è stata respinta, in quanto incompatibile con il divieto di modificare le condizioni della proroga tecnica e con il divieto di rinnovo espresso o tacito dei contratti pubblici. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, mancando l'illegittimità dell'atto e, quindi, uno degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023

    In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

    La proroga tecnica è un rimedio eccezionale, ammesso solo in presenza di una nuova procedura, ritardi oggettivi e insuperabili non imputabili alla stazione appaltante, rischio di pericolo o grave danno all'interesse pubblico, durata limitata al tempo strettamente necessario e mantenimento dei prezzi, patti e condizioni originari.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando viene meno l'interesse all'annullamento dell'atto, il giudice può accertarne l'illegittimità se persiste un interesse ai fini risarcitori; nel caso concreto, l'accertamento ha condotto al rigetto perché l'atto è stato ritenuto legittimo.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    La clausola di revisione periodica dei prezzi prevista nel contratto originario resta applicabile secondo le condizioni pattuite, ma non consente, nell'ambito della proroga tecnica, una nuova rinegoziazione delle condizioni economiche.

  • articolo 20 del contratto del 25 giugno 2015

    La clausola contrattuale prevedeva l'adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT FOI; il relativo adeguamento, già riconosciuto dall'ASL, è stato ritenuto sufficiente a rispettare le condizioni economiche originarie.

Massime di principio

  • La proroga tecnica prevista dall'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 costituisce un rimedio eccezionale e può essere disposta soltanto quando sia stata avviata una nuova procedura di affidamento, la sua conclusione sia impedita da ritardi oggettivi e insuperabili non fronteggiabili con l'ordinaria diligenza, l'interruzione del servizio esponga a un pericolo per persone, cose, animali o igiene pubblica oppure arrechi un grave danno all'interesse pubblico, e la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario.
  • La proroga tecnica può essere legittimamente giustificata dall'annullamento giudiziale della precedente aggiudicazione e dalla conseguente riedizione della gara, quando tali eventi rendano necessario assicurare la continuità di un servizio essenziale e non siano imputabili alla stazione appaltante.
  • Durante la proroga tecnica l'appaltatore uscente è tenuto a proseguire l'esecuzione ai prezzi, patti e condizioni del contratto originario; la stazione appaltante non può essere obbligata a una nuova rinegoziazione dei prezzi, salva l'applicazione delle clausole di revisione già previste nel contratto.
  • La proroga tecnica non può trasformarsi in un rinnovo o in una modifica sostanziale del contratto: la sua durata deve essere proporzionata al tempo ragionevolmente necessario per concludere la nuova procedura di affidamento.
  • La legittimità della proroga esclude il presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa necessario per il risarcimento del danno da provvedimento, sicché la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDanno da provvedimento illegittimoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesse

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