Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35806/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in appartamento commesso in concorso con persone rimaste ignote. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione sulla prova della responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova valutazione degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riproponendo le doglianze già formulate in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché riproponeva una censura di merito già respinta in appello e sollecitava una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale, estranee al sindacato di legittimità; la motivazione della sentenza impugnata era completa e logicamente coerente. Anche il secondo motivo è inammissibile perché reiterava le doglianze d’appello senza confrontarsi con le relative risposte. La Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando il comportamento processuale dell’imputato, che non aveva fornito chiarimenti sui fatti, e la presenza di precedenti penali specifici contro il patrimonio; tale motivazione è stata ritenuta sufficiente, non essendo necessario esaminare ogni elemento favorevole o sfavorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    l'indagine deputata alla Corte di cassazione sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali

    Il controllo di legittimità sulla motivazione verifica la coerenza logica dell’apparato argomentativo, ma non consente di rivalutare la corrispondenza della ricostruzione alle prove né di sostituirla con una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 62-bis c.p.

    non è necessario prendere in considerazione, al fine di giustificare il denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli addotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo invece sufficiente il riferimento ai soli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando uno o più elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non occorre una valutazione espressa di tutti gli elementi dedotti o risultanti dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori o per sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una ricostruzione alternativa dei fatti; il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica della sua coerenza logica.
  • È inammissibile la censura che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e respinte con motivazione congrua, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando richiama elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, e può essere sufficiente anche un solo elemento relativo alla personalità del colpevole, alla gravità del reato o alle sue modalità esecutive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.