Cassazione Civile, Ordinanza n. 02615/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di pignoramento presso terzi definita con ordinanza di assegnazione. In primo grado il giudice aveva condannato la controparte a rimborsare all'avvocato vittorioso l'imposta di registro relativa a tale ordinanza, oltre spese di lite. L'avvocato ha poi impugnato la decisione limitatamente al mancato riconoscimento, in suo favore, del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie sostenute per il giudizio, sostenendo che tali esborsi dovessero essere posti a carico del soccombente ai sensi dell'art. 95 c.p.c. e che la loro mancata liquidazione integrasse una violazione di norme processuali, dunque appellabile anche contro una sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità. Ha inoltre dedotto che il Tribunale aveva erroneamente negato il suo interesse ad agire per il rimborso, poiché chi anticipa tali somme ha diritto di ripeterle dalla parte soccombente. Il Tribunale aveva però dichiarato l'appello inammissibile per due autonome ragioni: perché non rientrava nei casi di appellabilità delle sentenze di equità ex art. 339, comma 3, c.p.c.; e perché mancava interesse ad agire, essendo contributo unificato e anticipazioni forfettarie obbligazioni ex lege recuperabili tramite il titolo sulle spese già ottenuto. In cassazione il ricorrente ha censurato entrambe le rationes decidendi, invocando la violazione degli artt. 95, 100 e 339 c.p.c., nonché della disciplina del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo volto a contestare la ratio decidendi fondata sulla carenza di interesse ad agire, osservando che il provvedimento di condanna alle spese, anche se non menziona espressamente il contributo unificato, si estende implicitamente alla sua restituzione, trattandosi di obbligazione ex lege gravante sul soccombente; lo stesso vale per il rimborso forfettario delle spese generali. Conseguentemente, la sentenza del Tribunale non era censurabile sotto quel profilo. In applicazione del principio secondo cui la contestazione infondata di una autonoma ratio decidendi rende inammissibili le censure sulle ulteriori rationes, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo all'appellabilità della sentenza di equità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
la disciplina delle spese processuali non è stata ritenuta idonea a fondare, nel caso concreto, una diversa conclusione sull'interesse ad agire, perché la condanna alle spese si intende comprensiva anche del contributo unificato e del rimborso forfettario delle spese generali
l'interesse ad agire è stato escluso dal Tribunale e la Corte ha condiviso tale impostazione, affermando che il titolo sulle spese consente già il recupero delle somme anticipate e quindi manca un'utilità ulteriore da tutelare
l'appello contro la sentenza di equità del Giudice di Pace è ammesso solo nei casi previsti dalla norma; la doglianza che investe la sostanza della decisione sulle spese non è stata ritenuta riconducibile alla violazione delle norme sul procedimento
richiamato per qualificare la sentenza del Giudice di Pace come resa secondo equità
richiamato dalla parte ricorrente quale base normativa del contributo unificato come esborso da porre a carico del soccombente tramite il rimborso
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle anticipazioni forfettarie pretese a rimborso
il contributo unificato è descritto come obbligazione ex lege di importo predeterminato; la condanna alle spese si intende estesa implicitamente alla sua restituzione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
base del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna alle spese non menziona espressamente il contributo unificato, la statuizione si intende comunque comprensiva della sua restituzione, poiché il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege posta a carico della parte soccombente per effetto della condanna alle spese.
- Lo stesso principio vale per il rimborso forfettario delle spese generali: se il titolo condanna alle spese, il relativo recupero può essere richiesto sulla base del medesimo provvedimento, senza necessità di una autonoma pronuncia specifica.
- In presenza di una decisione fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, l'infondatezza della censura contro una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre.
- La deduzione della violazione di norme sulle spese processuali non trasforma automaticamente la questione in una violazione delle norme sul procedimento ai fini dell'appellabilità delle sentenze di equità; occorre verificare se la doglianza incida sul percorso processuale o sulla sostanza della decisione.
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