Cassazione Penale, Sentenza n. 33778/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa sostiene che le condizioni di salute del figlio minore (diabete mellito, che secondo la difesa richiederebbe cure ospedaliere continue) e della moglie (psoriasi con polientesite con terapie settimanali e possibili effetti collaterali) giustificherebbero la misura meno afflittiva ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p.; inoltre si sostiene che, per il tempo intercorso dai fatti (2021-2022) e per l'assenza di elementi di pericolo attuale, sarebbe venuto meno il rischio di reiterazione e i legami con il sodalizio criminale si sarebbero affievoliti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione di merito del Tribunale del riesame secondo cui le condizioni di salute del figlio e della moglie non sono di gravità tale da determinare l'applicazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. e non sussistono elementi per superare la doppia presunzione di gravità di cui al comma 3 dello stesso articolo (applicabile nei procedimenti per reati connessi a stupefacenti). La Corte ha sottolineato che la difesa ha riproposto argomentazioni di fatto già valutate, senza fornire nuovi elementi idonei a dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione impugnata. Ha inoltre escluso che il mero decorso del tempo e la sola deduzione di un affievolimento del rischio di reiterazione possano prevalere in assenza di dati obiettivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza è stata inviata alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte applica la doppia presunzione prevista dal comma 3 nelle ipotesi connesse a reati di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), ritenendola ancora pienamente valida una volta esclusa l'eccezionalità prevista dal comma 4; tale presunzione pesa sulla possibilità di sostituire la custodia cautelare e richiede elementi obiettivi per essere superata
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato in senso restrittivo: la norma consente il mantenimento della custodia in carcere solo per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; condizioni di salute dei prossimi congiunti devono essere oggettivamente gravi per giustificare la misura meno afflittiva
art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato per giustificare l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, in quanto il procedimento riguarda reati connessi agli stupefacenti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte (comunicazioni alla cancelleria); citata in ordine alle formalità esecutive della sentenza
Massime di principio
- I giudici di legittimità non rivedono le valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame se non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà
- L'art. 275, comma 4, c.p.p. è applicato in via eccezionale: le esigenze familiari o sanitarie invocate devono essere provate con elementi oggettivi e di gravità che superino il rigore della norma
- Nei procedimenti per stupefacenti opera la presunzione rafforzata dell'art. 275, comma 3, che rende più difficile ottenere la sostituzione della custodia cautelare senza documentazione probatoria significativa che ne dimostri l'inesistenza del pericolo
- Il mero decorso del tempo o l'affermazione soggettiva di un affievolimento dei legami con l'organizzazione non sono sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione: occorrono dati concreti (es. elementi investigativi nuovi, certificazioni mediche dettagliate, interventi dei servizi sociali)
- Prove indirette come l'esercizio di attività lavorativa dei familiari possono essere considerate dal giudice come indicatori della capacità di cura e non automaticamente come prova della necessità di sostituire la misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33705/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33706/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33708/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →