Cassazione Civile, Ordinanza n. 06633/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina da una sequenza di atti compiuti da un imprenditore individuale: dapprima l’affitto della propria azienda commerciale a una società partecipata e amministrata da familiari e soggetti a lui collegati; poi la risoluzione anticipata di tale affitto; infine la vendita di due complessi immobiliari alla società collegata. Un creditore erariale ha promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare l’inefficacia di questi atti nei propri confronti, sostenendo che fossero pregiudizievoli della garanzia patrimoniale. In primo grado la revocatoria fu accolta solo per le compravendite immobiliari, mentre in appello fu estesa anche alla risoluzione anticipata del contratto di affitto d’azienda/ramo d’azienda. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con cinque motivi, soprattutto: errata distribuzione dell’onere della prova sulla scientia damni; violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c. per avere la corte attratto nella revocatoria atti che sarebbero stati meri adempimenti di debiti scaduti; omesso esame di fatti decisivi relativi a una situazione di dissesto e a un preteso concordato stragiudiziale; erroneo uso delle presunzioni in ordine all’eventus damni; ultrapetizione perché la corte d’appello avrebbe fondato la decisione su una sostanziale simulazione/cessione di azienda senza che fosse stata proposta domanda di simulazione. Le società ricorrenti incidentali hanno sostanzialmente riproposto le stesse censure, contestando la ricostruzione fattuale e giuridica della corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità se la motivazione di merito supera il minimo costituzionale. Ha inoltre escluso l’ultrapetizione, osservando che la motivazione della sentenza d’appello sulla natura unitaria dell’operazione e sulla finalità di sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori costituiva un apprezzamento di merito non sindacabile nei termini prospettati. Le spese sono state poste a carico di ciascuna delle parti soccombenti principali e incidentali, in favore della controricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la Corte ribadisce che la censura sul presunto errore nell’applicazione della revocatoria non può risolversi in una diversa lettura dei fatti; l’esenzione per gli atti di adempimento di debiti scaduti va valutata sulla base dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, non potendo in cassazione sostituirsi una ricostruzione alternativa.
la violazione delle regole sulle presunzioni è denunciabile in cassazione solo se il giudice, pur qualificando correttamente gli indizi, li ritenga o non idonei o idonei in modo giuridicamente incoerente; non basta contestare la ricostruzione del fatto.
la Corte distingue tra censure di violazione di legge e doglianze di omesso esame di fatti decisivi, precisando che una critica diretta a ottenere una diversa valutazione del merito non è ammissibile come violazione di legge e, quanto al vizio motivazionale, è scrutinabile solo nei ristretti limiti del minimo costituzionale.
la doglianza di ultrapetizione è respinta perché la motivazione della sentenza impugnata non integra una pronuncia su una domanda di simulazione autonoma, ma un apprezzamento ricostruttivo funzionale alla decisione revocatoria.
richiamato solo indirettamente nella censura sulla distribuzione dell’onere probatorio; la Corte non ravvisa una violazione accertabile in sede di legittimità perché la doglianza presuppone una diversa lettura dei fatti.
il primo motivo è dichiarato inammissibile anche perché il ricorso non indicava in modo adeguato le norme asseritamente violate e non consentiva di ricostruire l’argomentazione posta a fondamento della censura.
il vizio motivazionale è escluso quando la sentenza di merito presenta una motivazione effettiva, comprensibile e non contraddittoria, idonea a superare il minimo costituzionale.
Cass. SU 8053/2014
richiamata come parametro del controllo di legittimità sul vizio motivazionale: sono censurabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
Cass. SU 22232/2016
richiamata per definire la motivazione apparente come graficamente esistente ma inidonea a rendere comprensibile il fondamento della decisione.
Cass. 3541/2020
richiamata per affermare che il vizio di sussunzione in tema di presunzioni ricorre solo quando, qualificati gli indizi come gravi, precisi e concordanti o viceversa, il giudice li tratti poi in modo logicamente incompatibile con tale qualificazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di sussunzione in tema di presunzioni semplici non coincide con il dissenso sulla ricostruzione fattuale: esso sussiste solo quando il giudice attribuisca agli indizi una qualificazione giuridica incompatibile con i criteri di gravità, precisione e concordanza, oppure li ritenga giuridicamente sufficienti/non sufficienti in modo incoerente.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale: non basta che la parte proponga una lettura alternativa dei fatti, se la decisione contiene una motivazione effettiva, comprensibile e non affetta da contraddizioni insanabili.
- L’azione revocatoria ordinaria può essere scrutinata sulla base di un progetto unitario di atti, ma la contestazione in cassazione non può trasformarsi in una critica alla ricostruzione complessiva del merito quando il giudice abbia spiegato le ragioni del convincimento.
- La deduzione di ultrapetizione richiede che il giudice abbia effettivamente pronunciato su un oggetto diverso da quello devoluto; non ricorre quando il riferimento a figure come la simulazione sia solo strumentale alla qualificazione e alla valutazione della vicenda nell’ambito della domanda proposta.
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