Cassazione Penale, Sentenza n. 31476/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado per evasione dagli arresti domiciliari, porto in luogo pubblico di una pistola, lesioni personali commesse mediante quell'arma, successiva sottrazione all'arresto e latitanza, nonché per detenzione e ricettazione della medesima pistola in un momento successivo. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di due sentenze del Tribunale di Napoli Nord, ha ritenuto assorbito il fatto di porto e detenzione dell'arma del 6 giugno 2023 nella successiva detenzione protrattasi fino al 24 luglio 2024, ha applicato la continuazione e ha rideterminato la pena, confermando per il resto la responsabilità. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per asserita applicazione dell'art. 649 c.p. sostenendo che, essendo stata già esercitata l'azione penale per il porto in luogo pubblico della medesima arma, l'azione penale per la successiva detenzione sarebbe improcedibile perché riferita al medesimo fatto; 2) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 3) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata e specifica; 4) vizio di motivazione sull'art. 81 c.p. in ordine alla quantificazione della pena base e alla determinazione degli aumenti per la continuazione. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Sul primo motivo ha escluso la violazione dell'art. 649 c.p. osservando che i fatti contestati il 6 giugno 2023 e il 24 luglio 2024 non erano il medesimo fatto: il porto e la detenzione iniziale dell'arma erano un segmento storico distinto dalla detenzione successiva e ininterrotta fino all'arresto. Ha quindi ritenuto corretta la conclusione della Corte territoriale di assorbire il primo segmento nella detenzione successiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Sugli altri motivi ha ritenuto congrua la motivazione sulla pena: il giudice di merito aveva valorizzato la gravità dei fatti, l'evasione, la latitanza, i precedenti penali e la pericolosità dell'imputato, spiegando adeguatamente sia il diniego delle attenuanti generiche sia il riconoscimento della recidiva e la determinazione della pena ex art. 81 c.p. In conclusione, è stata confermata la condanna e l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa per sostenere l'improcedibilità per identità del fatto; la Corte ha escluso che i due segmenti fattuali fossero il medesimo fatto e ha quindi negato l'applicabilità della preclusione dedotta.
Richiamato in tema di continuazione e determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla quantificazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite.
Utilizzati come parametri del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena, da esercitare con motivazione coerente e proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
Norma relativa al porto/detenzione di arma oggetto della conferma di responsabilità, poi assorbita dal giudice di appello nel segmento di detenzione successivo.
artt. 10, 12 e 14 l. 497 del 1974
Contestazioni originarie relative al reato inerente all'arma, ritenute assorbite in appello nel reato ex art. 23 l. 110 del 1975.
Reato di evasione contestato e confermato.
Norme sulle lesioni personali, contestate e confermate.
Norma sulla ricettazione della pistola, contestata e confermata.
Massime di principio
- La preclusione derivante dall'art. 649 c.p. opera solo quando il secondo procedimento riguarda il medesimo fatto storico già sottoposto a giudizio; non basta che vi sia riferimento al medesimo bene materiale o al medesimo oggetto materiale della condotta.
- La detenzione di un'arma protratta nel tempo può integrare un fatto diverso rispetto al precedente porto o alla precedente detenzione in un momento storico distinto, sicché il primo segmento può essere assorbito nel secondo senza violare il divieto di bis in idem.
- In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito soddisfa l'obbligo motivazionale quando indica le ragioni principali della propria valutazione, valorizzando gravità del fatto, precedenti, modalità esecutive e personalità dell'imputato; non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva costituiscono valutazioni di fatto insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua, non contraddittoria e ancorata a elementi oggettivi.
- Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena non può risolversi in una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio quando la Corte di appello abbia applicato i criteri legali e spiegato la propria scelta in modo coerente.
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