Cassazione Penale, Sentenza n. 34241/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato la richiesta, riferita a una pena in esecuzione di un anno, otto mesi e diciotto giorni di reclusione, di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Austria e, in subordine, di detenzione domiciliare e semilibertà. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 47 ord. pen. e del d.lgs. n. 38 del 2016, deducendo che il Tribunale non avrebbe esaminato la richiesta principale di affidamento all’estero, pur avendo rappresentato la stabile residenza in Austria, l’attività lavorativa e il percorso di recupero dalla tossicodipendenza, nonché l’impossibilità pratica di svolgere la misura in Italia. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione degli elementi favorevoli attuali e della finalità rieducativa. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione: secondo la difesa, il Tribunale avrebbe valorizzato precedenti e carichi pendenti senza valutare complessivamente il percorso di recupero, la situazione abitativa e lavorativa all’estero e l’inserimento lavorativo, e avrebbe contraddittoriamente qualificato come non stabile un’attività ritenuta stagionale sulla base della relazione dell’UEPE. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito che l’affidamento in prova può essere eseguito in uno Stato dell’Unione europea nel quale il condannato risieda, se ricorrono le condizioni previste dal d.lgs. n. 38 del 2016; tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale aveva negato a monte l’adeguatezza della misura sulla base di una prognosi negativa, non superata dalle censure. La motivazione aveva considerato la reiterazione dei reati per circa vent’anni, l’ultimo del 30 settembre 2025, i numerosi carichi pendenti e, soprattutto, il fatto che il condannato fosse professionalmente dedito a reati economici e avesse ripreso a delinquere dal 2022 dopo avere fruito di affidamento in prova terapeutico fino al gennaio 2021. Tali elementi erano stati ritenuti indicativi di mancata adesione all’opera rieducativa e incompatibili con una prognosi favorevole. Perciò la questione della stabilità dell’attività lavorativa e l’asserito travisamento sul punto sono stati giudicati non decisivi. La Corte ha inoltre richiamato il termine previsto per il deposito di memorie nel rito di sorveglianza: il ricorrente non aveva indicato la data di deposito della memoria che assumeva pretermessa né l’aveva allegata al ricorso. La Corte ha affermato che la memoria tardiva è colpita da nullità per violazione del contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Per le ragioni esposte, si deve ribadire che «l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzione sostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che "impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere»
L’affidamento in prova al servizio sociale è eseguibile nello Stato UE di residenza del condannato, se tale Stato ha attuato la decisione quadro 2008/947/GAI, poiché la misura è assimilabile a una sanzione che impone obblighi e prescrizioni.
La Difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di disporre l’esecuzione della misura all’estero, in un Paese dell’Unione europea.
La disposizione è richiamata nel quadro della richiesta di esecuzione all’estero delle misure alternative; la Corte risolve la controversia sulla base dell’ammissibilità astratta dell’affidamento all’estero e della distinta valutazione concreta di adeguatezza della misura.
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Il presupposto per l’esecuzione della misura all’estero è costituito dall’effettiva residenza del condannato nello Stato in cui si chiede che la misura sia eseguita.
L’esecuzione all’estero presuppone l’effettiva residenza del condannato nello Stato richiesto; tale presupposto non comporta però l’automatico riconoscimento della misura, la cui concedibilità richiede anche una valutazione favorevole di adeguatezza.
art. 2, lett. e), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
La nozione di "sanzione sostitutiva", ad esempio, non viene definita con il richiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, bensì come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile anche all'affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che si realizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.
La definizione generale di sanzione sostitutiva prevista dal decreto comprende l’affidamento in prova al servizio sociale, in ragione degli obblighi e delle prescrizioni che caratterizzano la misura.
art. 4 d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall'art. 4 del d. lgs. n. 38 del 2016 che, definendo l'ambito di applicazione della disciplina dettata con riferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specifica elencazione che corrisponde a quanto l'ordinamento penitenziario (art. 47, comma 6 e 7, ord. pen.) prevede per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La corrispondenza tra gli obblighi e le prescrizioni contemplati dall’art. 4 e quelli dell’affidamento in prova conferma che la misura rientra nell’ambito applicativo del decreto.
nel rito dell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimanda all'art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza
Nel procedimento di sorveglianza il giudice non è tenuto a considerare memorie e documenti depositati oltre il quinto giorno antecedente l’udienza.
Sebbene l'inosservanza del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non sia assistita dalla previsione della sanzione della nullità, stabilita soltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, deve ritenersi egualmente colpita da nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la memoria tardiva per violazione del diritto al contraddittorio.
La memoria depositata tardivamente è colpita da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p. quando la tardività determina violazione del diritto al contraddittorio.
nel rito dell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimanda all'art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza
Il rinvio dell’art. 678 c.p.p. alle disposizioni del procedimento di esecuzione rende applicabile al procedimento di sorveglianza il regime dei termini per il deposito delle memorie.
nel rito dell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organi della giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimanda all'art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza
Le disposizioni sul procedimento di esecuzione, applicabili per rinvio al procedimento di sorveglianza, conducono all’applicazione del termine previsto per le memorie dall’art. 127 c.p.p.
Massime di principio
- L’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito nello Stato dell’Unione europea in cui il condannato risiede effettivamente, se tale Stato ha attuato la decisione quadro 2008/947/GAI; la misura è assimilabile a una sanzione sostitutiva perché comporta obblighi e prescrizioni.
- L’astratta possibilità di eseguire all’estero una misura alternativa non comporta il diritto alla sua concessione: il giudice può negarla quando, sulla base della condotta complessiva e degli esiti di precedenti percorsi trattamentali, formuli una prognosi negativa sulla sua adeguatezza e sulle probabilità di successo.
- Il giudizio di inadeguatezza della misura non può fondarsi soltanto su precedenti penali e carichi pendenti; può essere giustificato quando tali dati siano valutati insieme alla reiterazione criminosa, alla mancata adesione a precedenti programmi rieducativi e alla ripresa della commissione di reati.
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice non deve considerare memorie e documenti depositati oltre il quinto giorno antecedente l’udienza; la memoria tardiva è inoltre nulla quando viola il diritto al contraddittorio. Chi deduce in cassazione l’omessa valutazione di una memoria deve indicarne la data di deposito e allegarla al ricorso.
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