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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30270/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza riguardante la determinazione su una violazione amministrativa del Codice della Strada contestata a Giovanni Pipitone e il connesso procedimento penale per il reato di lesioni personali. Il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica ritenendo sussistere connessione obiettiva; il GIP ha sollevato il conflitto sostenendo che, essendo la sanzione amministrativa già adottata e avendo avuto luogo opposizione all'ordinanza-ingiunzione, la cognizione spettasse al Giudice di Pace fino alla definizione del giudizio civile

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha ritenuto che, in presenza di connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo e il reato penale, la competenza debba spettare al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma. Ha quindi ordinato la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Parma con le comunicazioni di rito (art. 32, comma 2, c.p.p.), affermando che lo spostamento di competenza verso il giudice penale opera anche quando l'ordinanza-ingiunzione è già stata emessa e sia pendente opposizione

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 221

    «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione"; "La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità"

    Il collegamento oggettivo tra illecito amministrativo e illecito penale determina lo spostamento della competenza al giudice penale, che diventa anche titolare della cognizione sull'illecito amministrativo salvo che il procedimento penale si estingua o venga meno una condizione di procedibilità; la norma opera a prescindere dall'avvenuta emissione dell'ordinanza-ingiunzione quando sussiste la connessione

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 24

    Richiamata come fonte normativa analogica: disciplina la connessione tra violazioni amministrative e reato, confermando il principio che la competenza sul provvedimento sanzionatorio passa al giudice penale quando l'accertamento del reato dipende da quella della violazione amministrativa

  • codice di procedura penale, artt. 28 e ss.

    Norme che regolano il conflitto di competenza tra giudici; consentono la pronuncia della Corte per risolvere la stasi processuale nei casi di rifiuto di due giudici a conoscere dello stesso procedimento

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Ha consentito la trattazione scritta del conflitto (procedura prevista per l'esame della controversia davanti alla Corte), richiamata per la modalità istruttoria seguita nella vicenda

  • codice di procedura penale, art. 32, comma 2

    Prevede le comunicazioni da effettuare quando si dichiara la competenza di un giudice: la decisione sulla competenza comporta l'invio degli atti al giudice competente con gli adempimenti di comunicazione indicati dalla norma

Massime di principio

  • Se esiste una connessione oggettiva tra un'illecito amministrativo (es. violazione del Codice della Strada) e un reato, la competenza per decidere sull'illecito amministrativo passa al giudice penale competente per il reato, che applicherà anche la sanzione amministrativa con la sua sentenza
  • La mera esistenza di un'ordinanza-ingiunzione già emessa e la proposizione di opposizione non impediscono lo spostamento della competenza al giudice penale quando ricorre la connessione oggettiva
  • La competenza del giudice penale cessa se il procedimento penale si estingue o viene meno una condizione di procedibilità; in tali ipotesi la competenza per l'illecito amministrativo può tornare al giudice amministrativo o civile competente
  • Quando sorgono dissensi tra giudici sulla competenza (stasi processuale), si può sollevare conflitto di competenza ai sensi degli artt. 28 e ss. c.p.p.; la Corte chiamata a decidere può riconoscere la competenza del giudice penale ove sussista la connessione
  • Attenzione alla condizione prevista da art. 221 (pagamento in misura ridotta): se l'autore ha pagato in misura ridotta l'illecito amministrativo, l'applicazione della regola di connessione puo' essere esclusa, e va verificata tale circostanza procedurale prima di trasferire la competenza

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