Sentenza n. 216/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato, un manufatto in muratura e una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado con quattro motivi. Hanno dedotto, anzitutto, l'illegittimità dell'ordinanza per la mancata allegazione del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, ritenendo che ciò avesse impedito di verificare la correttezza delle contestazioni e leso il diritto di difesa. Hanno poi contestato la ritenuta mancata prova dell'epoca di realizzazione del fabbricato di circa 128 mq, sostenendo che esso esistesse da oltre trent'anni. Hanno inoltre sostenuto che il manufatto in muratura di circa 13 mq e la tettoia in ferro con pannelli coibentati fossero opere precarie, sottratte al regime del titolo edilizio ai sensi dell'art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003. Infine, hanno dedotto eccesso di potere e difetto di motivazione, lamentando che il lungo tempo trascorso e l'inerzia comunale avessero ingenerato un affidamento tutelabile e imponessero una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordinanza conteneva già la compiuta descrizione delle opere, la constatazione dell'assenza del titolo edilizio e l'indicazione delle norme violate; pertanto non ricorreva neppure, in senso stretto, una motivazione per relationem. Anche qualora vi fosse stato un richiamo al verbale, la sua mancata allegazione non avrebbe avuto effetto invalidante, essendo sufficiente che l'atto fosse disponibile mediante accesso ai documenti; gli appellanti non avevano dimostrato di aver chiesto l'accesso o di averne subito il diniego. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla datazione del fabbricato e all'affidamento. L'onere di provare con rigore l'epoca di realizzazione dell'abuso grava sul richiedente la sanatoria e richiede documentazione certa e univoca o altri elementi oggettivi. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fondate sul mero ricordo del dichiarante, non sono sufficienti senza riscontri esterni; nel caso concreto mancavano fatture, aerofotogrammetrie, mappe catastali o altra documentazione oggettiva. Quanto all'affidamento, il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza Plenaria n. 9/2017 secondo cui l'ordine di demolizione è un atto vincolato e non necessita di una motivazione specifica sull'interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, neppure se adottato a distanza di tempo dall'abuso. Nel caso concreto, inoltre, non era stata provata la conoscenza comunale dell'abuso in epoca anteriore alla nota della Polizia Municipale del 12 aprile 2017; l'ordinanza era stata adottata il 12 maggio 2017, sicché non risultava una prolungata inerzia amministrativa. È stato infine respinto il motivo sulla precarietà delle opere. La natura precaria deve essere valutata secondo il criterio funzionale, considerando la temporaneità dell'esigenza soddisfatta, e non secondo il solo criterio strutturale o dei materiali amovibili. Il manufatto in muratura, adibito a cucina e servizio igienico, era destinato a un'esigenza stabile; la tettoia in ferro con pannelli coibentati, ancorata al suolo e posta a servizio della cucina, presentava anch'essa carattere stabile e permanente. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
La disciplina edilizia è stata richiamata quale parametro della legittimità dell'ordine di demolizione e della necessità del titolo abilitativo per le opere abusive.
art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003
La disposizione sulle opere precarie è stata interpretata secondo un criterio funzionale: l'esenzione non opera per manufatti destinati a soddisfare esigenze permanenti, anche se realizzati con materiali facilmente amovibili.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive, dà atto della loro realizzazione in assenza di titolo edilizio e individua le disposizioni violate; in tale situazione la mancata allegazione del verbale di sopralluogo non determina l'illegittimità dell'atto, purché il documento richiamato sia accessibile all'interessato, e non è necessario dimostrare un diniego di accesso se l'ordinanza contiene autonomamente gli elementi essenziali della contestazione.
- L'onere di provare l'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, quando essa rilevi ai fini della sanatoria o dell'applicazione della disciplina invocata, grava sul privato e deve essere assolto mediante documentazione certa e univoca o altri elementi oggettivi; le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prive di riscontri esterni, non sono da sole sufficienti.
- L'ordine di demolizione di un immobile abusivo, in quanto atto vincolato, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, anche quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell'abuso.
- Il mero decorso del tempo o l'inerzia dell'amministrazione non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva; resta comunque necessario accertare, in concreto, l'effettiva conoscenza dell'abuso da parte dell'amministrazione per valutare la dedotta inerzia.
- La precarietà di un'opera edilizia deve essere valutata secondo il criterio funzionale, avendo riguardo alla temporaneità dell'esigenza cui essa è destinata, e non esclusivamente in base alla sua amovibilità o ai materiali impiegati. Sono quindi soggetti al regime edilizio i manufatti, anche smontabili, destinati a soddisfare esigenze permanenti.
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