Cassazione Penale, Sentenza n. 11919/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Faidi Mohamed impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Como per i reati di spaccio di stupefacenti, rapina e tentativo di estorsione. I motivi di ricorso sono: (1) vizio di motivazione e contestazione della credibilità e attendibilità della persona offesa (Sarra Pierluigi), sostenendo che le sue dichiarazioni fossero contraddittorie, prive di riscontri e non sufficienti a fondare la condanna; (2) violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla cessione di stupefacenti e alla nozione di 'droga parlata', sostenendo che le dichiarazioni al massimo dimostrerebbero uno spaccio di lieve entità; (3) censura per la disparità di trattamento tra Faidi e il coimputato Abessi Wael: Faidi è stato condannato per i capi A e C mentre Abessi è stato assolto, pur essendo le posizioni, secondo il ricorrente, inscindibili; (4) errata qualificazione giuridica dei fatti (capo B e C), con la tesi che si trattasse di una legittima transazione commerciale (cessione dello scooter) e non di una cessione di droga, invocando l'art. 393 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi proposti erano, di fatto, questioni di fatto e di valutazione della prova testimoniale non sindacabili in sede di legittimità salvo l'esistenza di manifeste contraddizioni, mere congetture o illogicità manifeste, che non risultavano dedotte. Il secondo motivo è stato valutato alla stregua del primo (critica della credibilità) e ritenuto non deducibile in Cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico poiché non ha confrontato le deduzioni con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece differenziato le posizioni di Faidi e Abessi. Il quarto motivo proponeva una valutazione alternativa dei fatti (transazione commerciale) e quindi era improponibile in sede di legittimità. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Consente la trattazione ai sensi della norma indicata senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti; la Corte segnala di aver proceduto ai sensi di tale disposizione
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza fissando l'ammenda in euro 3.000
Norma evocata dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione giuridica (ribadendo la legittimità della transazione commerciale avente ad oggetto lo scooter). La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della qualificazione perché la questione è stata proposta come diversa valutazione dei fatti e non come errore di diritto deducibile in sede di legittimità
Massime di principio
- In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto, in particolare la credibilità e l'attendibilità delle testimonianze, salvo che emergano manifeste contraddizioni, congetture non verificabili o illogicità palesi nella motivazione
- Le doglianze che propongono una diversa valutazione della prova o una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità; occorre invece dedurre specifici e rilevanti errori di diritto o vizi gravi di motivazione
- Per criticare la diversità di trattamento tra coimputati è necessario confrontare puntualmente le deduzioni con la motivazione contestata e dimostrare l'inscindibilità delle posizioni o l'assenza di elementi che permettano una differenziazione probatoria
- Quando si invoca una diversa qualificazione giuridica (ad es. transazione commerciale vs cessione di stupefacenti) bisogna prospettare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione; la mera proposta di una versione alternativa dei fatti è insufficiente
- Ricorsi manifestamente infondati o reiterativi espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie alla cassa delle ammende ai sensi della normativa processuale vigente
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