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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38058/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame per presunta nullità del provvedimento del G.i.p. per omessa autonoma valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" e delle esigenze cautelari. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento del G.i.p. si sarebbe limitato a trascrivere il verbale di arresto senza un vaglio critico né la specifica indicazione delle ragioni per cui da quei fatti emergerebbe la gravità del quadro indiziario e la sussistenza della custodia cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto sufficiente e congrua la motivazione del G.i.p. e del Tribunale del Riesame: Naccari fu colto in flagranza mentre cercava di forzare il catenaccio di una bicicletta presso la stazione di Racconigi, corrispondeva alla descrizione fornita da un testimone e fu visto dagli operanti; le sue dichiarazioni immediate erano contraddittorie (prima sostenne che la bici fosse sua, poi si avvalse della facoltà di non rispondere e infine ammise di averla preso per necessità). I giudici di merito hanno inoltre valorizzato la personalità e i comportamenti dell'indagato (plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, assenza di lavoro, allontanamento dall'abitazione, successiva aggressione a una vicina) per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione. Per questi motivi la motivazione è stata ritenuta adeguata anche rispetto alle esigenze cautelari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposizione di trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.

    reato contestato (tentato furto aggravato e circostanze aggravanti)

    Indicano la fattispecie di reato per la quale è stata disposta la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari per quel reato in flagranza

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    valutazione del pericolo di reiterazione

    La Corte ha applicato il criterio secondo cui il pericolo concreto di reiterazione può desumersi dalla modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato, dai suoi comportamenti e precedenti; tali elementi sono stati ritenuti sussistenti nel caso concreto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

    Applicato per imporre al ricorrente il pagamento di €3.000,00 in considerazione della causa di inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti di cancelleria

    Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti formali previsti

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 16169 del 15/04/2021, Marangi)

    la motivazione può essere più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell'azione delittuosa

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui, in caso di flagranza evidente, il giudice può motivare in modo sintetico richiamando verbali e dichiarazioni senza necessità di approfondite disamine

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo; Sez.1 n.45659 del 13/11/2015, Restuccia; Sez.5 n.49038 del 14/06/2017, Silvestrin)

    criteri per valutare il pericolo di reiterazione

    Confermano che la reiterazione può essere desunta da modalità del fatto, personalità, comportamenti e precedenti, elementi che sono stati considerati nel caso

Massime di principio

  • In caso di arresto in flagranza, il giudice può richiamare le risultanze del verbale di arresto e le dichiarazioni in sede di convalida: la motivazione può essere sintetica nella misura in cui la flagranza è evidente.
  • Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare occorre indicare specifici elementi omessi o valutati erroneamente; generiche critiche di carenza motivazionale sono spesso inammissibili se dai provvedimenti emerge un quadro indiziario evidente.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) si valuta con riferimento alle modalità del fatto, alla personalità dell'indagato, ai comportamenti concreti e ai precedenti: la presenza di precedenti e comportamenti recenti contrari alla legge rafforza la sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Nelle impugnazioni cautelari è efficace, per la difesa, individuare e documentare fatti specifici non considerati o prove che contraddicono la ricostruzione accusatoria; la mera contestazione formale della carenza motivazionale senza elementi probatori può non essere sufficiente.

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