Cassazione Penale, Ordinanza n. 26054/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato per un furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 7 e 7-bis c.p. Il ricorso per cassazione proponeva un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: in sostanza si contestava la valutazione di bilanciamento delle circostanze, con specifico riferimento all'impossibilità di ritenere la recidiva subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, nonché la quantificazione della pena. La Corte rileva però che le doglianze riproducevano pedissequamente quelle già dedotte in appello e già puntualmente disattese, senza una critica argomentata della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse solo apparente, perché meramente reiterativo delle censure già esaminate in appello e privo di una reale confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione logica e non contraddittoria, come avvenuto nel caso di specie. Per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito.
Indica le circostanze aggravanti del furto contestate e ritenute sussistenti.
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte non accoglie la doglianza perché meramente reiterativa e non critica in modo argomentato la motivazione di merito.
Richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione della pena; la Corte ribadisce che la commisurazione della sanzione è discrezionale se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso è solo apparente e quindi inammissibile quando non svolge la tipica funzione di critica argomentata della decisione, ma si limita a reiterare contestazioni già respinte dal giudice di merito.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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