Cassazione Penale, Ordinanza n. 26051/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale degli imputati per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, già condannati in primo grado e poi in appello, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale per un furto aggravato in concorso. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione per la mancata assoluzione degli imputati, sostenendo l'insufficienza del compendio probatorio; il secondo lamentava vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, quanto al primo, si trattava di censure di fatto e di una mera riproposizione di argomenti già respinti in appello; quanto al secondo, investiva una valutazione discrezionale di merito sulla dosimetria della pena, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, non ravvisati nel caso concreto.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 c.p.
Viene richiamata la base normativa della condanna confermata in appello: furto aggravato in concorso e in continuazione, con aggravanti specifiche contestate.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione che si risolva in una mera rivalutazione del compendio probatorio o in censure di puro fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone senza effettiva critica argomentata motivi già disattesi dal giudice d'appello.
- La doglianza sulla mancata assoluzione per insufficienza della prova non è scrutinabile in cassazione se non denuncia un vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- La valutazione sulla prevalenza, equivalenza o soccombenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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