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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26047/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per tentato furto in abitazione è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine dalla conferma, da parte della Corte di appello di Bologna, della condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per tentato furto in abitazione, commesso con il concorso di più persone, con contestazione anche dell'aggravante della violenza sulle cose, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. e della recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato, ma le doglianze sono state ritenute dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; con il secondo ha censurato la motivazione sul reato e sul trattamento sanzionatorio, ma il motivo è stato ritenuto generico perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base della critica. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio, profili qui esclusi dalla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624-bis c.p.

    Richiamati come base della contestazione per concorso di persone, tentato furto in abitazione.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Indicata come circostanza aggravante contestata nel capo d'imputazione.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Indicata come aggravante contestata nel capo d'imputazione.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto generico per indeterminatezza, perché non specificava gli elementi posti a fondamento della censura.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: la mera enunciazione di dissenso rispetto alla motivazione impugnata, senza indicazione degli elementi di fatto o di diritto oggetto di critica, integra genericità e quindi inammissibilità.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e può essere sindacato in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o arbitraria; è sufficiente una motivazione sintetica che spieghi la scelta di equivalenza in funzione dell'adeguatezza della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti fissati dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeTentativoRecidiva

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