Cassazione Penale, Ordinanza n. 26050/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per il reato di minaccia aggravata, con riconoscimento della recidiva infraquinquennale e irrogazione della pena. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione quanto alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove a sostegno del reato contestato; con il secondo ha lamentato il vizio di motivazione per la mancata applicazione degli artt. 163 e ss. c.p., prospettando la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo una censura di merito non consentita in sede di legittimità, perché diretta solo a chiedere una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori; il secondo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché la richiesta del beneficio non risultava dalle conclusioni scritte e, nel rito cartolare seguito, il giudice non era tenuto a concederlo d'ufficio né a motivare sul punto in assenza di specifica istanza.
Norme richiamate
Individuato come base della condanna per minaccia aggravata confermata nei giudizi di merito.
Richiamati dalla difesa per invocare la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che il beneficio non può essere imposto d'ufficio in assenza di specifica richiesta.
Il beneficio della sospensione condizionale deve essere oggetto di richiesta specifica; altrimenti la mancata concessione non integra vizio di motivazione.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un vizio di motivazione che si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può procedere a una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile o aspecifica se non risulta una specifica richiesta formulata nei motivi di impugnazione o nelle conclusioni; il giudice non è tenuto a concedere il beneficio d'ufficio.
- Nel rito cartolare, in assenza di una puntuale istanza sul beneficio di cui all'art. 163 c.p., non sussiste un obbligo di motivazione specifica sulla sua mancata applicazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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