Cassazione Penale, Ordinanza n. 26044/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito in appello il procedimento con sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., mediante concordato sulla pena in relazione a contestazioni di truffa aggravata. Nel ricorso per cassazione, tramite difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza deducendo: 1) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. e omessa motivazione sulla verifica dei presupposti per un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) mancanza di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica delle condotte contestate; 3) mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 61, n. 5, c.p. La Corte ha rilevato che tali censure investivano questioni già rimesse al giudice di appello ma poi oggetto di rinuncia nel momento in cui l'imputato aveva aderito alla definizione concordata del processo, ottenendo l'applicazione della pena nei termini richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su nullità assolute o inutilizzabilità della prova, poiché la rinuncia ai motivi di appello restringe la cognizione del giudice ai soli profili non oggetto di rinuncia. Poiché l'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi all'esclusione dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio più mite, ottenendo una pena concordata nei termini richiesti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento in appello il giudice, una volta recepita la concorde richiesta delle parti, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se i motivi di appello sono stati rinunciati; la cognizione resta limitata ai profili non oggetto di rinuncia.
La Corte esclude che, nella definizione concordata in appello, sia necessario un autonomo obbligo di motivazione sul proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione.
L'aggravante contestata era oggetto di originaria censura in appello, ma tale censura è stata poi rinunciata con l'accordo sulla pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56
È menzionata come fonte di reintroduzione del patteggiamento in appello.
Riferimento testuale equivalente a quello codicistico richiamato nella pronuncia
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e aderisce a una pena concordata, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare diffusamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a verificare d'ufficio nullità assolute o inutilizzabilità, salvo i limiti derivanti da profili non rinunciati.
- La rinuncia ai motivi di appello comporta la delimitazione dell'oggetto devoluto al giudice dell'impugnazione; non possono essere riproposte in cassazione doglianze che risultino incompatibili con la definizione concordata del giudizio di appello.
- L'adesione dell'imputato al concordato in appello, con applicazione della pena nei termini richiesti, rende inammissibili le censure che mirano a contestare aspetti espressamente abbandonati con la rinuncia ai motivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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