Cassazione Penale, Ordinanza n. 26049/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato è rimasta ferma, non essendo stata incisa dal ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per furto aggravato di oggetti custoditi in un'autovettura parcheggiata, dopo aver dichiarato non doversi procedere per il diverso furto contestato a un coimputato per mancanza di querela. L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inammissibile perché sostanzialmente di merito: fondata su argomentazioni fattuali già svolte in appello e già disattese, senza una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma base del reato di furto richiamata per descrivere il titolo di reato confermato in appello.
Circostanza aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna confermata.
Ulteriore aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna confermata.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto la censura non deducibile in cassazione perché meramente fattuale e non specificamente critica della motivazione di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge, si risolva in una nuova valutazione del fatto o nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; se è solo apparente o aspecifico, il ricorso è inammissibile.
- La mancata specificità del motivo ricorsuale preclude l'esame nel merito della richiesta di riconoscimento di un'attenuante quando la doglianza presupponga accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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