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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26052/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna di merito per furto aggravato già pronunciata dai giudici di primo e secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Nel ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale, contestando quindi la ricostruzione probatoria e la tenuta logica della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era una mera riproposizione pedissequa delle censure già formulate in appello e già disattese con argomentazioni puntuali, senza un effettivo confronto con tali argomenti.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    La fattispecie contestata è il furto aggravato, confermato nei gradi di merito; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza sulla responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre le stesse censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o reiterativo, ma richiede una critica puntuale alle rationes decidendi poste a base della decisione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende segue quale conseguenza processuale ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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