Cassazione Penale, Ordinanza n. 34438/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando in senso più favorevole la decisione di primo grado sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I motivi dedotti erano tre: il primo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta distrazione realizzata mediante cessione d'azienda e all'art. 2558 c.c.; il secondo contestava la qualificazione come condotta distrattiva dello "sviamento" dell'avviamento commerciale; il terzo lamentava vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e violazione degli artt. 216 l. fall. e 2639 c.c. quanto all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto. La Corte ha ritenuto che tali censure si risolvessero nella mera reiterazione di doglianze già prospettate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che il travisamento della prova non fosse specificamente dedotto, ma solo evocato con richiami frammentari agli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile. La condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, già confermata in appello, è rimasta ferma; era stata soltanto rideterminata in mitius la pena.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per fondare la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; le censure difensive sulla distrazione mediante cessione d'azienda e sullo sviamento dell'avviamento commerciale sono state ritenute non specifiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla cessione d'azienda; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene meramente reiterativa e priva di specificità.
Richiamato con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto; la Corte reputa la doglianza generica e non idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale base per la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello integra difetto di specificità e conduce all'inammissibilità.
- Il travisamento della prova non può essere denunciato con richiami parcellizzati e frammentari agli atti processuali, ma richiede una deduzione puntuale e completa dell'errore percettivo denunciato.
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può essere ravvisata anche quando la cessione d'azienda o di beni non comporti un effettivo corrispettivo in favore della fallita e si traduca nella prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto senza remunerazione per l'impresa fallita.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi sintomatici dell'esercizio continuativo di poteri gestori in seno alla società, quando la motivazione individui dati concreti da cui inferire tale ingerenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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