Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Marsala alla pena di mesi 5 di arresto per gestione non autorizzata di rifiuti. La fattispecie concreta riguarda l'accertamento, svolto dalla Polizia Municipale di Marsala, di un'attività esercitata senza autorizzazione di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, con fatto contestato a Marsala l'11 agosto 2021. Con il primo motivo si deduceva la violazione dell'art. 192 c.p.p., lamentando la conferma del giudizio di colpevolezza; con il secondo motivo si censurava il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché generico e privo di critiche concrete alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato gli accertamenti della polizia municipale. Il secondo motivo è anch'esso ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non irragionevole il diniego delle attenuanti generiche facendo leva sui precedenti penali dell'imputato e sulla sua negativa personalità. La difesa proponeva, in sostanza, una diversa lettura del merito, estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Norma incriminatrice posta a base della condanna per attività non autorizzata di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.
La doglianza fondata sulla valutazione della prova è stata ritenuta generica e priva di critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una critica generica o meramente assertiva è manifestamente infondata.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica o irragionevole, specie se fondata sui precedenti penali e sulla personalità negativa dell'imputato.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze probatorie proposta dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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