Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'interessato, condannato con sentenza irrevocabile emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha ridotto d'ufficio la pena di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., ricalcolando reclusione e multa. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la decisione era stata adottata de plano, senza udienza camerale e senza contraddittorio, in violazione degli artt. 666 c.p.p. e 111 Cost.; ha inoltre dedotto l'esigenza di verificare in contraddittorio il corretto computo della pena detentiva, della pena pecuniaria e degli arrotondamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come opposizione contro il provvedimento emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 676 c.p.p. in tema di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. Per effetto del principio di conservazione dell'impugnazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso, senza esaminare nel merito le censure sul contraddittorio e sul calcolo della pena.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    riduzione della pena nella misura di un sesto

    prevede una riduzione automatica della pena per il giudicato derivante da giudizio abbreviato, applicabile dal giudice dell'esecuzione

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come modello procedurale a contraddittorio pieno; la Corte chiarisce però che, nel caso di mera applicazione della riduzione ex art. 442, comma 2-bis, opera il rito dell'art. 667, comma 4, c.p.p.

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno della necessità del contraddittorio nel procedimento di esecuzione

  • art. 676, comma 3-bis, c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile

    attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad applicare d'ufficio la riduzione della pena

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    disciplina il provvedimento adottato inaudita altera parte e il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la conservazione dell'impugnazione mediante riqualificazione del rimedio erroneamente proposto

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione applica solo la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, il provvedimento è soggetto al procedimento de plano di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p. e il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione.
  • Il principio di conservazione dell'impugnazione impone di riqualificare il mezzo erroneamente proposto nel rimedio corretto, se desumibile dalla sostanza dell'atto.
  • Il procedimento ordinario ex art. 666 c.p.p. si impone solo quando, insieme alla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, vengano richieste ulteriori statuizioni che richiedano il contraddittorio camerale pieno, come la sospensione condizionale o il riconoscimento della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.