Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'interessato, condannato con sentenza irrevocabile emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha ridotto d'ufficio la pena di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., ricalcolando reclusione e multa. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la decisione era stata adottata de plano, senza udienza camerale e senza contraddittorio, in violazione degli artt. 666 c.p.p. e 111 Cost.; ha inoltre dedotto l'esigenza di verificare in contraddittorio il corretto computo della pena detentiva, della pena pecuniaria e degli arrotondamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come opposizione contro il provvedimento emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 676 c.p.p. in tema di riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. Per effetto del principio di conservazione dell'impugnazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso, senza esaminare nel merito le censure sul contraddittorio e sul calcolo della pena.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
riduzione della pena nella misura di un sesto
prevede una riduzione automatica della pena per il giudicato derivante da giudizio abbreviato, applicabile dal giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione
art. 666 c.p.p.
richiamato dalla difesa come modello procedurale a contraddittorio pieno; la Corte chiarisce però che, nel caso di mera applicazione della riduzione ex art. 442, comma 2-bis, opera il rito dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della necessità del contraddittorio nel procedimento di esecuzione
art. 676, comma 3-bis, c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile
attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza ad applicare d'ufficio la riduzione della pena
art. 667, comma 4, c.p.p.
disciplina il provvedimento adottato inaudita altera parte e il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la conservazione dell'impugnazione mediante riqualificazione del rimedio erroneamente proposto
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione applica solo la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, il provvedimento è soggetto al procedimento de plano di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p. e il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione.
- Il principio di conservazione dell'impugnazione impone di riqualificare il mezzo erroneamente proposto nel rimedio corretto, se desumibile dalla sostanza dell'atto.
- Il procedimento ordinario ex art. 666 c.p.p. si impone solo quando, insieme alla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, vengano richieste ulteriori statuizioni che richiedano il contraddittorio camerale pieno, come la sospensione condizionale o il riconoscimento della continuazione.
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