Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha rilevato che la sentenza di primo grado era inappellabile e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di abilitazione del difensore al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza impugnata era una condanna pronunciata dal Tribunale di Nola a carico di una lavoratrice/imputata, alla pena di euro 4.500 di ammenda, per violazioni della normativa prevenzionistica in materia di sicurezza sul lavoro, accertate in un cantiere/luogo di lavoro di Giuseppe Vesuviano in data 16 marzo 2016. L'originario atto di impugnazione era stato formalmente proposto come appello, ma la Corte di cassazione lo ha qualificato come ricorso per cassazione perché la decisione di primo grado era inappellabile. Il motivo decisivo dell'ordinanza non attiene al merito delle violazioni contestate, bensì all'ammissibilità dell'impugnazione: il difensore che ha sottoscritto l'atto non risultava iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008

    Fonti della disciplina antinfortunistica violata; il testo non specifica oltre il contenuto delle singole prescrizioni, ma le indica come base della condanna per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è inappellabile, l'impugnazione proposta come appello può essere riqualificata come ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se l'atto è sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.