Cassazione Penale, Ordinanza n. 32387/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Le doglianze sulla responsabilità, sulle pene accessorie, sulle attenuanti generiche, sui benefici di legge e sulla prescrizione sono state ritenute manifestamente infondate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di sei mesi di reclusione per occultamento o distruzione di documenti contabili in relazione a più anni di imposta e alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il ricorso per cassazione articolava due censure: primo, si deduceva vizio di motivazione sulla conferma dell’affermazione di responsabilità, sull’applicazione delle pene accessorie e sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge; secondo, si lamentava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate in appello e, comunque, perché la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato la pluralità degli anni di imposta coinvolti, l’occultamento delle scritture contabili, la mancata presentazione delle dichiarazioni, i precedenti penali e la rilevante entità delle imposte evase; ha inoltre osservato che le pene accessorie discendono ex lege dalla condanna. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché il termine massimo di prescrizione, per il reato contestato, è di dieci anni e non era ancora decorso, essendo la consumazione collegata al 29 aprile 2016, con maturazione del termine al 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice contestata, riferita all’occultamento o distruzione di documenti contabili in materia tributaria.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Le pene accessorie conseguono ex lege alla condanna per il reato contestato.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Per il reato contestato è richiamato un termine massimo di prescrizione di dieci anni.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, un motivo che si limiti a riprodurre in modo generico censure già affrontate e respinte con motivazione logica e coerente dalla sentenza impugnata è manifestamente infondato.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è adeguata quando valorizza elementi concreti quali precedenti penali dell’imputato e gravità del danno fiscale o dell’evasione.
- Le pene accessorie previste per taluni reati tributari operano automaticamente per legge a seguito della condanna, sicché non richiedono un autonomo apprezzamento discrezionale ove la norma le ricolleghi espressamente alla pronuncia di condanna.
- Ai fini della prescrizione dei reati tributari, occorre applicare il termine massimo previsto dalla disciplina speciale e verificare il momento di consumazione del fatto in relazione alla condotta contestata; se tale termine non è decorso, la doglianza è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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