Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, commessa il 31 maggio 2019 a Lamezia Terme, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione e doppi benefici di legge. L'unico motivo di ricorso denunciava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la vicenda dovesse essere qualificata come lieve. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale questione era nuova, perché non dedotta con l'atto di appello e quindi non trattata dalla sentenza impugnata; ha inoltre osservato, in via ulteriore, che il beneficio economico indebitamente percepito, pari a 4.833,34 euro, non appariva comunque compatibile con una qualificazione in termini di particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019

    È la disposizione incriminatrice per la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputata; dalla sentenza emerge solo il rinvio formale alla norma, senza specificazione del contenuto fattuale oltre alla percezione illecita di un beneficio economico.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminabile in cassazione quando non sia stata previamente dedotta in appello; inoltre, nel caso concreto, l'entità del vantaggio economico percepito escludeva comunque una valutazione di particolare tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello e non è stata quindi oggetto di valutazione nella decisione impugnata.
  • La novità del motivo di ricorso, quando introduce una questione di merito non esaminata nei precedenti gradi di giudizio, determina l'inammissibilità del motivo in sede di legittimità.
  • Ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, l'entità del vantaggio economico indebitamente conseguito può costituire indice ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.