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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per omessa dichiarazione fiscale. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) mancata esclusione della recidiva; 3) mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che i motivi sono manifestamente infondati: sulle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva valorizzato il rilevante ammontare delle imposte evase e la pena base era già stata fissata al minimo edittale; sulla recidiva, la censura era stata già proposta in modo non specifico in appello ed è comunque generica in cassazione perché non indica adeguatamente i precedenti e il loro contenuto; sulla sospensione condizionale, la Corte di appello aveva evidenziato che l'imputato ne aveva già usufruito tre volte, dato non contestato in ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    individua il reato tributario contestato, ossia l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale nei casi previsti dalla norma

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la motivi in modo non irragionevole valorizzando elementi negativi, come l'entità del danno o dell'imposta evasa, soprattutto se la pena base è stata già determinata nel minimo edittale.
  • La censura sulla recidiva deve essere specifica sia nel giudizio di merito sia nel ricorso per cassazione: occorre indicare in modo puntuale i precedenti penali e gli elementi che renderebbero non attuale o non rilevante la recidiva; doglianze generiche sono inammissibili.
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena può essere correttamente negata quando il giudice evidenzi che l'imputato ha già fruito più volte del beneficio, trattandosi di valutazione di merito che, se congruamente motivata e non contestata efficacemente, non è censurabile in cassazione.
  • In presenza di motivi manifestamente infondati o generici, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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