Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una imputata ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, commesso in Irsina nel marzo 2020, con pena di otto mesi di reclusione e riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, relativo alla asserita eccessività della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse troppo severo e dovesse essere ulteriormente mitigato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente riproduttivo di una questione già affrontata in appello. Ha valorizzato il fatto che la Corte territoriale aveva già motivato in modo ragionevole il diniego di una ulteriore riduzione della pena, evidenziando l'assenza di elementi positivi specificamente allegati dalla difesa e osservando che la pena di primo grado era già stata mitigata dal riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019

    è la norma incriminatrice contestata, posta a fondamento della condanna confermata in appello

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla pena è manifestamente infondata se non indica elementi concreti e specifici idonei a giustificare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio rispetto a quella già concessa in primo grado.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere valorizzato come elemento già favorevole nella determinazione della pena, escludendo che la stessa sia ulteriormente riducibile in assenza di ulteriori dati positivi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.