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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12502/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente del Servizio sanitario regionale a percepire, per il periodo 15 marzo-15 maggio 2020, l'incentivo COVID previsto dall'Accordo sindacale regionale del 28 maggio 2020. La Corte d'appello ha riconosciuto alla lavoratrice la differenza tra quanto già percepito e l'importo dovuto, ritenendo che sull'incentivo dovessero operare solo le trattenute fiscali e contributive gravanti sul dipendente, ma non anche la decurtazione per IRAP e altri oneri sociali, posti a carico dell'amministrazione. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, dell'Accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'art. 81 Cost., sostenendo che il budget assegnato fosse al lordo di IRAP e contributi a carico dell'ente e che, quindi, la somma spettante ai lavoratori dovesse essere ridotta dell'ammontare corrispondente all'IRAP e agli oneri sociali, per evitare duplicazioni di spesa e rispettare i vincoli di finanza pubblica. La ricorrente ha richiamato anche un precedente di legittimità e una delibera della Corte dei conti a sostegno della tesi secondo cui l'amministrazione deve trattenere l'IRAP dalla somma erogata al dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale secondo cui la previsione normativa e l'accordo sindacale stabilivano che la spesa complessiva fosse calcolata al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, ma ciò non consentiva di ridurre l'importo dovuto al singolo lavoratore della quota IRAP. La Corte ha affermato che l'IRAP non può essere traslata sul dipendente e che, quando il lavoratore ha diritto a un emolumento previsto dalla contrattazione, la somma non può essere decurtata dell'onere IRAP, salvo il caso in cui la decurtazione sia imposta da un inderogabile limite massimo di spesa posto a carico dell'amministrazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa all'interpretazione dell'accordo sindacale, poiché non si trattava di contrattazione nazionale e la ricorrente non aveva indicato specifiche regole di ermeneutica contrattuale violate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. n. 18/2020

    la norma, come modificata, prevede l'incremento dei fondi per la remunerazione delle prestazioni del personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID e stabilisce che il premio può essere riconosciuto al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, con spesa complessiva al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione

  • art. 81 Cost.

    è invocato dalla ricorrente in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa pubblica, ma non è ritenuto idoneo a sovvertire la regola per cui l'IRAP non si trasla sul dipendente

  • d.lgs. n. 446/1997

    l'IRAP incide sulla base imponibile dei compensi corrisposti al personale, ma resta un onere dell'amministrazione e non può essere riversato sul lavoratore

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indica la decisione in camera di consiglio con procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Quando un emolumento per il personale è previsto da una fonte collettiva o da una disciplina emergenziale, la clausola che indica un finanziamento o un budget "al lordo" degli oneri a carico dell'amministrazione non autorizza, di regola, a ridurre l'importo spettante al lavoratore della quota IRAP.
  • L'IRAP è un onere proprio dell'amministrazione e non può essere traslata sul dipendente mediante decurtazione dell'emolumento dovuto, salvo che la disciplina applicabile preveda espressamente un limite massimo di spesa inderogabile che imponga tale riduzione.
  • La censura che investe l'interpretazione di un accordo sindacale deve indicare specificamente le regole ermeneutiche violate; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il richiamo ai vincoli di contabilità pubblica non è sufficiente, di per sé, a giustificare la sottrazione al lavoratore di una quota dell'emolumento dovuto, se ciò contrasta con la struttura retributiva dell'accordo e con l'imputazione dell'onere all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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