Cassazione Penale, Sentenza n. 27650/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 110, 624-bis e 625 n.2 c.p.). Due motivi: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.) nonostante una dichiarazione liberatoria della persona offesa e la consegna di €1000; il ricorrente censurava anche una disparità di trattamento rispetto a un correo; (2) erronea applicazione della recidiva e mancata esclusione della stessa nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente perché il ricorrente non aveva prodotto la dichiarazione liberatoria; inoltre la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo che i €1000 non erano sufficienti rispetto al valore della refurtiva (inclusi oggetti in oro) e ai danni materiali alla finestra. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata: la recidiva è stata correttamente applicata sulla base delle plurime condanne pregresse e della pericolosità dimostrata, con un onere motivazionale assolto in modo congruo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ricorrenza della partecipazione al reato (concorso di persone) qualifica la responsabilità nell'azione delittuosa.
Furto in abitazione privata; norma contestata quale fatto base della condanna.
Aggravante per effrazione o scasso; integrata dalla effrazione della finestra e dai danni arrecati.
Attenuante per riparazione del danno: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se esiste una dichiarazione liberatoria della parte offesa, il giudice deve motivare specificamente perché la ritenga insufficiente; nel caso concreto la Corte territoriale ha valutato che l'entità della somma versata (€1000) non compensava il valore dei beni sottratti e i danni materiali e morali, giustificando il diniego dell'attenuante.
Articolo richiamato in relazione alla sentenza di primo grado (patteggiamento o altra fattispecie processuale indicata nel dispositivo originario); la Corte d'appello ha parzialmente riformato la precedente sentenza e rideterminato la pena.
Dispositivo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; applicato per disporre il pagamento di €3000.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno è essenziale produrre nel gravame la dichiarazione liberatoria della parte offesa; in mancanza il motivo può essere considerato generico e inammissibile.
- Se il giudice nega l'attenuante non basta l'allegazione generica dell'avvenuto pagamento: la decisione deve spiegare perché l'importo versato non è idoneo a riparare il danno, valutando il valore della refurtiva e i danni materiali e morali.
- La recidiva può essere applicata quando le condanne pregresse mostrano una significativa pericolosità sociale e il giudice deve darne motivazione; tatto motivazionale può essere anche succinto o implicito se desumibile dal complesso degli elementi di personalità e dalla condotta.
- I ricorsi che ripropongono censure già valutate in sede di merito senza nuovi elementi probatori o senza confrontarsi con la motivazione della corte territoriale rischiano l'inammissibilità.
- La misura del risarcimento versato deve essere confrontata con l'entità complessiva del danno (valore degli oggetti rubati, danni all'immobile, eventuale danno morale) per valutare l'idoneità della riparazione ai fini dell'attenuante.
- In sede di Cassazione i profili formali (autosufficienza dei motivi, produzione di documenti decisivi) sono frequentemente decisivi: allegare e depositare documenti rilevanti nel ricorso è determinante per la sua ammissibilità.
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