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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27650/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna per il delitto di furto aggravato (artt. 110, 624-bis e 625 n.2 c.p.). Due motivi: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.) nonostante una dichiarazione liberatoria della persona offesa e la consegna di €1000; il ricorrente censurava anche una disparità di trattamento rispetto a un correo; (2) erronea applicazione della recidiva e mancata esclusione della stessa nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente perché il ricorrente non aveva prodotto la dichiarazione liberatoria; inoltre la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo che i €1000 non erano sufficienti rispetto al valore della refurtiva (inclusi oggetti in oro) e ai danni materiali alla finestra. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata: la recidiva è stata correttamente applicata sulla base delle plurime condanne pregresse e della pericolosità dimostrata, con un onere motivazionale assolto in modo congruo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ricorrenza della partecipazione al reato (concorso di persone) qualifica la responsabilità nell'azione delittuosa.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione privata; norma contestata quale fatto base della condanna.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante per effrazione o scasso; integrata dalla effrazione della finestra e dai danni arrecati.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Attenuante per riparazione del danno: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se esiste una dichiarazione liberatoria della parte offesa, il giudice deve motivare specificamente perché la ritenga insufficiente; nel caso concreto la Corte territoriale ha valutato che l'entità della somma versata (€1000) non compensava il valore dei beni sottratti e i danni materiali e morali, giustificando il diniego dell'attenuante.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato in relazione alla sentenza di primo grado (patteggiamento o altra fattispecie processuale indicata nel dispositivo originario); la Corte d'appello ha parzialmente riformato la precedente sentenza e rideterminato la pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende; applicato per disporre il pagamento di €3000.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno è essenziale produrre nel gravame la dichiarazione liberatoria della parte offesa; in mancanza il motivo può essere considerato generico e inammissibile.
  • Se il giudice nega l'attenuante non basta l'allegazione generica dell'avvenuto pagamento: la decisione deve spiegare perché l'importo versato non è idoneo a riparare il danno, valutando il valore della refurtiva e i danni materiali e morali.
  • La recidiva può essere applicata quando le condanne pregresse mostrano una significativa pericolosità sociale e il giudice deve darne motivazione; tatto motivazionale può essere anche succinto o implicito se desumibile dal complesso degli elementi di personalità e dalla condotta.
  • I ricorsi che ripropongono censure già valutate in sede di merito senza nuovi elementi probatori o senza confrontarsi con la motivazione della corte territoriale rischiano l'inammissibilità.
  • La misura del risarcimento versato deve essere confrontata con l'entità complessiva del danno (valore degli oggetti rubati, danni all'immobile, eventuale danno morale) per valutare l'idoneità della riparazione ai fini dell'attenuante.
  • In sede di Cassazione i profili formali (autosufficienza dei motivi, produzione di documenti decisivi) sono frequentemente decisivi: allegare e depositare documenti rilevanti nel ricorso è determinante per la sua ammissibilità.

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