Cassazione Penale, Ordinanza n. 08009/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello una condanna, rideterminata a un anno e sei mesi di reclusione, per un reato tributario relativo all'anno d'imposta 2013. In cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che non vi fosse prova dell'effettivo incasso degli importi indicati nelle fatture; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova contraria idonea a superare la presunzione semplice di incasso correlata all'emissione delle fatture, sicché la censura era generica. Sul secondo motivo ha giudicato non illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, potendo il giudice fondarsi sull'assenza di elementi positivi, e ha qualificato come manifestamente infondata la doglianza sulla dosimetria della pena, rientrando questa nel potere discrezionale del giudice di merito e risultando la pena contenuta sopra il minimo edittale ma sotto il medio edittale. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità sono seguiti il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato tributario oggetto della condanna, relativo alla dichiarazione infedele per l'anno d'imposta 2013.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; non basta il solo stato di incensuratezza.
La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per illogicità o arbitrio.
La determinazione della pena deve avvenire nei limiti della discrezionalità vincolata ai criteri legali di commisurazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
La Corte richiama la disciplina del giudizio di legittimità implicitamente nel contesto dell'inammissibilità del ricorso, ma non come norma decisiva autonoma.
Massime di principio
- In materia di reati tributari fondati su fatture emesse, può operare una presunzione semplice di incasso del corrispettivo, superabile solo con prova contraria specifica; la doglianza che non si confronti con tale presunzione è generica e non consente il sindacato di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice rilevi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza.
- La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è inammissibile quando miri solo a una nuova valutazione di merito della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- Una motivazione specifica sulla quantità della pena è richiesta in modo particolarmente intenso solo quando la pena si discosti marcatamente dal valore medio edittale; altrimenti è sufficiente una motivazione sintetica ma coerente con gravità del fatto e personalità del reo.
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