Cassazione Penale, Ordinanza n. 31638/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato contestato. La difesa ha censurato l'affermazione di penale responsabilità deducendo vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova. In concreto, le doglianze miravano a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, sostenendo una diversa lettura di un elemento fattuale valorizzato nei gradi di merito, cioè la convivenza dell'imputato con la madre percettrice di reddito, ritenuta accertata in sentenza sulla base della certificazione anagrafica e dell'assenza di prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con le risultanze probatorie, e ha osservato che le censure difensive tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre escluso la configurabilità del dedotto travisamento della prova, perché la doglianza riguardava in sostanza l'interpretazione del contenuto della testimonianza del verbalizzante. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice alla base della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma prende atto della responsabilità dell'imputato per il relativo reato.
è la base della condanna del ricorrente, a seguito della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato implicitamente dai motivi di ricorso per vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'autonoma sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Le censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o del travisamento della prova, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto quando la doglianza attiene soltanto all'interpretazione del contenuto di una testimonianza o alla sua valutazione complessiva da parte del giudice di merito.
- Una motivazione che sia congrua, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste aporie logiche resiste al sindacato di legittimità, anche se la difesa prospetta una lettura alternativa dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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