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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04017/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo ad alcuni immobili siti in Montecatini Terme, mai giunto a stipula definitiva. Una società aveva versato una caparra confirmatoria; il relativo credito alla restituzione della caparra era stato poi ceduto a una diversa società, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo per € 100.000 contro la promissaria acquirente. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo. In appello, invece, la Corte territoriale riteneva che, dopo diffida ad adempiere, la richiesta concorde di rinvio della stipula non integrasse rinuncia alla diffida stessa e, quindi, fosse dovuta la restituzione della caparra. La società soccombente in appello ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., perché la Corte d'appello avrebbe integrato il contenuto dell'accordo del 16.09.2008 valorizzando missive successive invece del testo letterale; 2) violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., per non avere la Corte d'appello verificato la gravità dell'inadempimento né la persistente disponibilità del diffidante ad adempiere; 3) nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione asseritamente incongrua e insufficiente sul significato della richiesta di rinvio della stipula.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati il terzo e il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e non aveva svolto un'interpretazione del contratto, bensì una valutazione di prove documentali sul significato della corrispondenza tra le parti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine non esonerano dal successivo accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., da compiersi in relazione alla situazione esistente alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse all'esatto adempimento. Poiché tale scrutinio non era stato effettuato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda alla luce di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I criteri interpretativi del contratto non risultano violati quando il giudice di merito non interpreta il testo contrattuale in sé, ma valuta prove documentali per ricostruire la volontà delle parti rispetto a un comportamento successivo.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come norme sulla interpretazione contrattuale, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse effettivamente integrato o violato tali criteri.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere e la scadenza del termine assegnato non bastano da sole a definire ogni profilo della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Anche dopo la diffida ad adempiere, il giudice deve accertare la gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non sono più deducibili in cassazione le censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei limiti prospettati dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato per i primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi circoscritto al minimo costituzionale, non essendo ammissibili censure di insufficienza o semplice contraddittorietà.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è costituzionalmente necessaria e il vizio rileva solo ove il testo sia mancante, apparente, perplesso o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta concorde di rinvio della stipula, intervenuta dopo una diffida ad adempiere, può essere apprezzata dal giudice di merito come mera tolleranza o come rinuncia alla risoluzione, ma tale valutazione dipende dalla ricostruzione del complessivo materiale probatorio e non da un automatismo giuridico.
  • La diffida ad adempiere non elimina, di per sé, la necessità di verificare giudizialmente la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenendo conto della situazione esistente alla scadenza del termine e dell'interesse residuo del creditore all'esatto adempimento.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al "minimo costituzionale": è denunciabile soltanto una motivazione mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • Non integra, di regola, violazione dei criteri di interpretazione del contratto la decisione del giudice che non interpreti il testo negoziale, ma utilizzi documenti e corrispondenza successiva per accertare il significato di comportamenti e manifestazioni di volontà delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContrattiImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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