Cassazione Civile, Ordinanza n. 33776/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società editrice per il pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi in relazione a due giornalisti che l’INPGI riteneva lavoratori subordinati con qualifica di corrispondenti. La Corte d’appello ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo non provata la subordinazione sulla base delle deposizioni testimoniali, che avrebbero escluso un obbligo dei giornalisti di mettere stabilmente a disposizione le proprie energie lavorative nei confronti della società. L’INPGI ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 n. 4 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una contraddizione logica e in un cattivo governo della prova, valorizzando elementi non significativi della subordinazione e attribuendo rilievo al contrasto tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle testimoniali; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 12 CCNL FIEG-FNSI 2009-2013, deducendo che per il corrispondente giornalistico la subordinazione consisterebbe nella messa a disposizione delle energie lavorative, anche con prestazione discontinua e senza inserimento nella redazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva correttamente richiamato i principi sulla subordinazione del giornalista e aveva fondato la decisione su deposizioni testimoniali ritenute escludenti l’obbligo di disponibilità stabile. Trattandosi di una doppia conforme in fatto, il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria risultava precluso. L’INPGI è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente o contraddittoria non è stata accolta, perché il ricorso tendeva in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
La dedotta violazione del principio di valutazione della prova è stata ritenuta in realtà una critica al merito dell’apprezzamento probatorio, non sindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla Corte.
art. 12 CCNL FIEG-FNSI 2009-2013
La clausola contrattuale invocata dall’INPGI non è stata ritenuta decisiva in senso favorevole alla ricorrente, poiché la Corte ha considerato corretta la verifica di fatto sulla mancanza dell’obbligo di disponibilità stabile.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nei termini.
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
Richiamato per affermare la preclusione al riesame del fatto in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, è stato affermato l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme in fatto, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dell’attendibilità dei testi.
- La deduzione di violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, dietro la formale censura di motivazione o di regole probatorie, si cela una richiesta di rivalutazione del merito.
- Nel lavoro giornalistico subordinato, l’elemento qualificante è lo stabile inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e la conseguente disponibilità del lavoratore per un apprezzabile periodo di tempo, anche se le singole prestazioni siano discontinue.
- La valutazione delle testimonianze e della credibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito, che può privilegiare una fonte di prova rispetto ad altre purché indichi le ragioni del proprio convincimento, senza dover confutare ogni deduzione difensiva.
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