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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12752/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (minore offesa) sulla base del modesto valore economico dei beni oggetto del tentativo di furto (due videogiochi per PlayStation).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: 1) il reato era stato commesso il 29/10/2020 e la querela era stata presentata tempestivamente lo stesso giorno, per cui non si è verificata l'estinzione per prescrizione; 2) la doglianza difensiva era generica e basata unicamente sul valore nominale dei beni, senza considerare la condotta nel suo complesso; 3) la rimozione delle placche antitaccheggio integra l'aggravante della violenza sulle cose e comporta un danno economico aggiuntivo rilevante ai fini della valutazione della minore offensività; pertanto la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 non è stata erroneamente esclusa dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare i limiti del motivo dedotto in cassazione (articolazione del ricorso entro i limiti dell'art. 173 disp. att.).

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento normativo del motivo di cassazione dedotto (vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo generico e non fondato nella parte in cui non ha valorizzato la condotta nel suo complesso.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante della minore offensività legata al modesto valore del bene. La Corte ha interpretato che tale attenuante non può essere valutata isolatamente sul solo valore intrinseco del bene quando la condotta abbia determinato ulteriori danni (es. rimozione forzata di placche antitaccheggio).

  • art. 157, cod. pen.

    Richiamato in relazione ai termini di prescrizione: la Corte ha osservato che, alla data del fatto, non era maturato il termine breve di prescrizione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle Ammende per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

Massime di principio

  • La valutazione della circostanza attenuante della minore offensività ex art. 62, n. 4 c.p. richiede l'esame complessivo della condotta e non può basarsi esclusivamente sul valore commerciale nominale dei beni sottratti.
  • La rimozione o danneggiamento di dispositivi di sicurezza (es. placche antitaccheggio) integra elementi che possono aggravare il profilo di responsabilità e comportare un danno economico aggiuntivo da considerare nella valutazione della offensività del reato.
  • Un ricorso fondato su censure generiche o su dati non supportati da specifiche risultanze di fatto è destinato a essere dichiarato inammissibile per genericità ai sensi delle regole processuali (limiti di cui all'art. 173 disp. att. e art. 606 c.p.p.).
  • La verifica della prescrizione deve considerare la data del fatto e la tempestività della querela: la sola prospettazione della prescrizione è priva di fondamento se il termine non è effettivamente maturato.
  • Il valore economico indicato dalla difesa deve essere coerente con gli elementi di imputazione e con le risultanze processuali; divergenze o assenze di motivazione impediscono il riconoscimento dell'attenuante.

Testo integrale

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