Cassazione Penale, Ordinanza n. 34887/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Pescara, quale giudice dell’esecuzione, che aveva confermato la continuazione già riconosciuta tra i fatti esaminati in precedenti decisioni, ma aveva rigettato la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. 81 c.p. anche ai fatti oggetto di una successiva istanza. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la ricorrente, la decisione non avrebbe adeguatamente considerato l’omogeneità delle condotte, mentre la distanza temporale tra esse non sarebbe decisiva per escludere un medesimo disegno criminoso. Il testo riferisce una distanza di un anno e otto mesi tra i fatti rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, dirette a ottenere una diversa lettura degli elementi, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: la distanza di un anno e otto mesi e gli atti disponibili non consentivano di desumere che l’identità del disegno criminoso fosse presente sin dalla commissione del primo reato. La sola omogeneità delle condotte non dimostrava un’unica deliberazione originaria, potendo indicare soltanto una scelta personale di ricorrere sistematicamente e contingentemente alla commissione di reati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi che escludessero la sua colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il provvedimento impugnato, con il riferimento alla distanza di tempo pari a un anno e otto mesi, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa delle stesse
Per riconoscere la continuazione, il medesimo disegno criminoso deve essere riconducibile a una deliberazione unitaria originaria già esistente al momento del primo reato. L’omogeneità delle condotte, da sola, non basta a dimostrarla; la distanza temporale può essere valutata insieme agli altri elementi disponibili.
alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non vi siano elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e deve risultare da elementi idonei a dimostrare l’unicità originaria della deliberazione.
- L’omogeneità delle condotte, considerata isolatamente, non prova il medesimo disegno criminoso: può essere compatibile con una scelta di ricorrere sistematicamente e in modo contingente alla commissione di reati.
- La distanza temporale tra i reati è un elemento valutabile dal giudice dell’esecuzione nel verificare l’unitarietà originaria del disegno criminoso, insieme agli altri dati risultanti dagli atti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur prospettando vizi di legge o di motivazione, solleciti in realtà una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice di merito.
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